-di Mario Dusi. Con delibera n. 146/2023 (del settembre 2023), l’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato un testo unitario intitolato “Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità relativi ai diritti dei passeggeri”, che recepisce la normativa europea di cui ai regolamenti (UE) n. 2021/782 (relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario), n. 181/2011 (relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus) e n. 1177/2010 (relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne).
Novità principale del regolamento è l’aumento delle sanzioni, rese proporzionate ed effettivamente dissuasive nei confronti delle violazioni degli obblighi da parte delle imprese di trasporto: le penali, che prima erano fissate tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 10.000 euro, vanno ora da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.
Tale inasprimento avrà un impatto sulla frequente abitudine delle imprese di trasporto, in caso di violazioni, di “patteggiare” in cambio di una sanzione ridotta, la quale, se prima si aggirava sui 2.000 euro, da ora non potrà essere inferiore ai 10.000 euro.
Il testo disciplina, poi, la procedura per i reclami, i quali possono essere presentati mediante il Sistema Telematico di acquisizione dei reclami (SiTe), oppure tramite la compilazione dei moduli annessi al regolamento.
Motivi di reclamo da parte dei passeggeri nel trasporto ferroviario possono essere, per esempio, la mancanza di informazioni in caso di ritardo, la mancanza di assistenza (cibo, bevande, pernottamento) in caso di soppressione o ritardo superiore a 60 minuti, il mancato indennizzo per ritardo all’arrivo pari o superiore a 60 minuti, nonché la mancanza di risposta definitiva al reclamo entro tre mesi.
Particolare tutela è stata prevista, inoltre, per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, che possono presentare reclamo, per esempio, in caso di problemi nell’accesso alla stazione o al treno, di perdita o danneggiamento di attrezzature o di mancata assistenza: in queste ipotesi, è esclusa la possibilità per le imprese di trasporto di ricorrere al pagamento della sanzione attenuata.
Le società che gestiscono trasporti di ogni tipo dovranno, pertanto, non solo essere più tempestive nel gestire i reclami (oltre che più puntuali nell’esecuzione dei trasporti), ma porsi anche di fronte alla tematica – sempre più importante – della scelta di valide ed utili coperture assicurative, per limitare i propri rischi.