– di Mario Dusi
Con il Regolamento (UE) 2022/1269 del 21 luglio 2022 (che ha modificato il Regolamento 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina), l’UE ha adottato il 7° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia.
La nuova disposizione ha fornito un’importante precisazione per chi opera nell’ambito della giustizia, prevedendo un’esenzione dal regime sanzionatorio per le transazioni necessarie al fine di garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in uno Stato membro, nonché per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale pronunciati in uno Stato membro.
Tale risultato è stato ottenuto anche grazie al lavoro di sei istituzioni arbitrali europee (l’Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma – SCC, il Centro Internazionale di Arbitrato di Vienna – VIAC, l’Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio della Finlandia – FAI, l’Istituto Arbitrale Tedesco – DIS, la Camera Arbitrale di Milano – CAM, e il Centro Arbitrale Svizzero) che, in qualità di istituzioni neutrali per la risoluzione delle controversie, si sono rivolte congiuntamente al Consiglio Europeo, richiamando la necessità di garantire un sistema giuridico sicuro e funzionante per il commercio internazionale.
A seguito dell’adozione del nuovo regolamento, il 26 luglio le sei istituzioni arbitrali hanno rilasciato una dichiarazione congiunta (a cui potrete accedere tramite il seguente link: https://255310.seu2.cleverreach.com/c/73930766/ab4b9df319c0-rfoqu2) sul 7° pacchetto di sanzioni dell’UE, in cui esprimono il loro favore per il chiarimento sull’esenzione applicata ai procedimenti arbitrali, esenzione che salvaguarda lo stato di diritto, l’accesso alla giustizia e la parità di trattamento delle parti.