– di Mario Dusi.
L’attività che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto a svolgere, in quanto destinatario di un ruolo di consulenza, privo di poteri operativi o decisionali, riguarda la valutazione dei rischi e la predisposizione delle adeguate misure di prevenzione degli stessi, e non anche la precisa vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, “solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate”: è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37383 del 14 ottobre 2021, annullando la precedente condanna del RSPP.
Il RSPP, afferma la Suprema Corte, “pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri”.
Al contrario non grava sul RSPP “l’obbligo di controllare e assicurarsi che il datore di lavoro adempia alle misure di precauzione indicate nel DVR e che l’omesso svolgimento di questo compito […] faccia sorgere responsabilità per eventuali eventi lesivi […] essendo peraltro chiaro che il consulente non ha alcun potere di porre rimedio a consapevoli inottemperanze del datore di lavoro stesso rispetto alle misure di prevenzione specificamente indicate nel documento”.
Anche in questa materia la Suprema Corte è sempre più “selettiva” nell’individuare le singole responsabilità.