– di Laura Basso.
La Legge 176/2020 di conversione del decreto Ristori n. 137/2020, inserendosi nel trend legislativo volto all’anticipazione dell’entrata in vigore di alcune delle norme contenute nel Codice della Crisi di Impresa, ha attribuito al debitore incapiente, fin dal 25.12.2020, il diritto di azzerare i debiti contratti a titolo di spese mediche benché alle condizioni di cui all’art. 14 quaterdecies.
In particolare, la norma consente l’esdebitamento del debitore persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, per così dire “a costo zero”, purchè concorrano le seguenti circostanze:
- che non abbia già fatto ricorso ad una procedura di esdebitamento;
- che sia meritevole, ossia per indebitamento realizzatosi in assenza di atti in frode o commessi con dolo o colpa grave, quindi, ad esempio, con riguardo a spese mediche rilevanti, sostenute per sé o per un familiare a carico;
- che presenti la specifica istanza all’autorità giudiziaria ordinaria competente, con il tramite dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge;
- che dimostri di non essere in grado di soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%, mediante sopravvenute utilità (dirette o indirette) nei 4 anni successivi all’emissione del decreto di esdebitamento. Dette sopravvenute utilità non comprendono i finanziamenti, in qualsiasi forma ottenuti.
Al contempo, la citata Legge introduce una sanzione processuale per gli istituti di credito che abbiamo concesso credito a detto debitore, in assenza di verifica del merito creditizio. L’art. 12 co. 3 ter stabilisce infatti che “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.