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– di Laura Basso.

In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese, determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19, la L. 159-2020 – di conversione del D.L. n. 125/2020 ed in vigore dal 04.12.2020 – ha introdotto delle modifiche agli artt. 180, 182 bis (e 182 ter) del R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare) anticipando, di fatto, l’entrata in vigore dell’art. 48 co. 5 del Codice della Crisi d’impresa.

Le modifiche introdotte nascono dall’esigenza di eliminare l’ostacolo rappresentato dai ritardi dell’Agenzia delle Entrate in punto di transazione fiscale finalizzata al processo di risanamento aziendale, inerzia e/o lentezza incompatibile con le tempistiche diversamente necessarie al buon esito della ristrutturazione.

In particolare la novella estende l’adesione d’ufficio prevista dal citato art. 48 co. 5 (prevista per la sola amministrazione finanziaria, all’omologa degli accordi di ristrutturazione di debito), anche agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, consentendo pertanto la transazione sia fiscale che contributiva in assenza di voto da parte dei citati enti anche quando la relativa adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177 e quando, anche sulla base delle risultanza della relazione del professionista di cui all’art. 161 co. 3 l.f., la proposta di soddisfacimento dei predetti enti sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 182 bis co. 4, aggiunta finale).

Al contempo, la nuova legge estende la sopra descritta adesione d’ufficio anche all’omologa del concordato preventivo, non prevista dal Codice della Crisi d’Impresa (art. 180 co. 4 l.f., aggiunta finale).

Trattasi di una dimostrazione legislativa del favore verso l’accelerazione delle procedure di risanamento aziendale di fronte alla lentezza di INPS e Fisco, troppo spesso di fatto ostative ai reali processi di ristrutturazione delle aziende, applicabile, per sua ratio, anche alle procedure attualmente in corso.