– di Laura Basso.
Non rileva che il Trust sia istituito per “soddisfare i creditori” del disponente di un trust autodichiarato costituito successivamente alla revoca degli affidamenti bancari ed alla domanda di rientro dell’esposizione maturata, con la conseguenza che l’atto istitutivo di detto Trust deve essere dichiarato inefficace ex art. 2901 co. 1 n. 1 c.c.
A ribadirlo è l’ordinanza della Suprema Corte di cass 24986-2020 secondo la quale ancorchè il Trust sia costituito con la finalità di liquidare i beni segregati per soddisfare i creditori, il fatto che il trustee sia anche il debitore non soddisfa l’obbligo di mantenere la garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., non rendendo infatti percorribile per i creditori, l’esecuzione sui beni del debitore stesso, per di più senza alcun opportuno bilanciamento al contrario realizzato da altri istituti quali la cessio bonorum ex art. 1977 c.c. o una procedura concorsuale. E ciò indipendentemente dal fatto che il programma di liquidazione dei beni sussista e/o sia stato eseguito.
L’eventus damni, quale presupposto oggettivo dell’azione revocatoria, è pertanto insito nell’atto istitutivo di detto Trust. Al contempo, il consilium fraudis è integrato dalla semplice consapevolezza, da parte del debitore (anche disponente e trustee), del pregiudizio arrecato ai creditori mediante l’atto istitutivo di Trust, non essendo affatto necessaria l’intenzione di nuocere alle ragioni creditorie.
Questa pronuncia conferma ancora una volta come il Trust possa rappresentare un utile ed interessante strumento di gestione patrimoniale creato su misura, ma sempre e solo se conforme ad interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.