– di Mario Dusi.
La tematica della rinuncia alla impugnazione di un lodo arbitrale (rituale) è stata oggetto di discussione in sede parlamentare italiana, laddove con la riforma del 2006 è stata fatta chiarezza; il 1° comma dell’articolo 829 c.p.c., statuisce che “l’impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti”.
L’incipit dell’articolo sembra dunque indicare palesemente che la preventiva rinuncia non possa essere opposta nei casi di impugnazione per nullità, così come previsto dalle fattispecie regolamentate al medesimo articolo dal numero 1 al 12 del primo comma e nei commi che seguono.
In tal senso la giurisprudenza della nostra Suprema Corte è sostanzialmente costante nell’affermare la precisa applicazione di quei presupposti (vedasi in tema da ultimo Cass. 12.02.2020 numero 3447).
Con una certa apprensione però si deve leggere la decisione in data 1 marzo 2016 (pubblicata il 24 marzo 2016) della Corte per i Diritti dell’Uomo, Sez. III (ricorso numero 41069/12), laddove in riferimento ad un arbitrato internazionale la Corte ha palesemente statuito che, poiché l’articolo 192 (comma 1°) delle leggi federali svizzere, in tema di diritto privato internazionale, autorizza le parti – non residenti in Svizzera – a pattuire una preventiva rinuncia dell’impugnativa del lodo arbitrale emesso appunto in Svizzera, la limitazione preventiva alla impugnazione è concessa e lecita.
Tale possibile restrizione deve essere rispettata proprio in forza della autonomia legislativa della Svizzera, che – anche secondo la Corte Europea dei Diritti Umani – deve comunque avere prevalenza, anche poiché è volta ad accorciare sensibilmente i tempi per l’ottenimento di una decisione definitiva in una controversia fra parti commerciali.
Merita dunque tenere in debita attenzione tale aspetto, poiché spesso tra controparti internazionali, e ancor più spesso fra società italiane e tedesche, si tende a scegliere un luogo (più o meno) neutro per lo svolgimento di una disputa processuale arbitrale.
È noto, in tal senso, che al momento della stipula del contratto l’imprenditore è più attento alle clausole relative alla cooperazione commerciale in sé (semmai ai metodi di pagamento) e non alle tipiche pattuizioni finali contenenti accordi sulla legge applicabile e/o sul foro (o tribunale arbitrale) competente per le eventuali controversie; clausole che dunque potrebbero validamente prevedere (anche in modo implicito) una rinuncia alla facoltà di impugnare il lodo, fatto questo che toglierebbe all’imprenditore italiano la possibilità di contestare (contrariamente a quanto usuale in Italia) un’eventuale statuizione ai sensi di un lodo arbitrale svizzero, per qualsiasi tipo di error in iudicando avanti ad ogni possibile foro.
È necessario pertanto rivolgersi, in caso di stipula di contratti internazionali a professionisti, enti o associazioni specializzate, che ben conoscono la materia e possono quindi offrire una preventiva valutazione di tutti gli elementi (e specificatamente sulle clausole arbitrali da inserirsi) relativi all’instaurando rapporto contrattuale.