– di Fabrizio Angella.
Il D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia” ha previsto alcuni interventi in materia di integrazione salariale per le imprese colpite dalla diffusione del Coronavirus. Il provvedimento viene a sostituire gli interventi già disposti con il D.L. 9/2020 e validi per la vecchia “zona rossa”.
Rinviando a separata trattazione la disamina di quanto è previsto relativamente agli strumenti di integrazione salariale in periodi di normalità, esaminiamo cosa prevede nello specifico quanto il D.L. n. 18/2020 in questo momento di emergenza.
1) LA CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA E L’ASSEGNO ORDINARIO EX ART. 19 DEL D.L.
A) CHI PUÒ CHIEDERLA?
Il D.L. ha previsto la concessione delle integrazioni salariali ordinarie e degli assegni in favore di quei datori di lavoro che hanno dovuto necessariamente interrompere o drasticamente ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza dovuta al contagio da COVID-19. L’intervento di Cassa consente loro l’accesso al trattamento di integrazione specifico con causale “Emergenza COVID-19”.
I lavoratori per cui è richiesto l’intervento devono risultare in servizio al 23 febbraio 2020: non è invece necessaria l’anzianità di almeno 90 giorni.
B) CHI SONO I BENEFICIARI?
Sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Sono invece esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.
C) QUALE E’ LA DURATA DELL’INTERVENTO ?
Il periodo massimo richiedibile è di 9 settimane.
L’intervento si interrompe in ogni caso entro il mese di agosto 2020.
Ai fini del computo della durata, non si tiene però conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile previste per il Fondo di integrazione salariale (FIS).
D) QUALE E’ L’ ENTITÀ DELL’INTERVENTO ?
L’ integrazione salariale è riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero ore ed il limite orario contrattuale.
E) QUALE E’ IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DI FINANZIAMENTO DOVUTO DAL DATORE DI LAVORO ?
Per la causale “Emergenza COVID-19” non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
F) DEVE ESSERE ATTIVATA LA PROCEDURA SINDACALE PER FRUIRE DEL BENEFICIO ?
Non si applica la procedura dell’accordo aziendale con i sindacati, ove previsto.
Viene però prevista la possibilità di esperire la procedura sindacale e l’esame congiunto con le parti sociali mediante modalità telematiche ed in tempi accelerati, ossia entro 3 giorni dalla comunicazione ai sindacati.
G) QUALE E’ IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ?
Il termine di presentazione delle domande con causale “Emergenza COVID” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
H) QUALI SONO LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ?
L’impresa deve presentare in via telematica all’INPS la domanda di concessione tramite apposita procedura, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto, reperibili sul sito dell’INPS.
I) QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO ?
Il pagamento del trattamento di integrazione salariale avviene direttamente da parte dell’INPS.In merito alle modalità di pagamento della prestazione, con Circolare n.47 del 28.03.2020 l’INPS precisa che rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS. In conseguenza della particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso, le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
2) LA CIGO PER LE AZIENDE CHE GIA’ SI TROVANO IN CIGS EX ART. 20 DEL D.L.
A) CHI PUÒ CHIEDERLA ?
Il D.L prevede la possibilità per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione), che debbano sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui al punto precedente.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce la CIGS in corso.
B) QUALE E’ LA DURATA DELL’INTERVENTO ?
Il trattamento non può essere concesso per un periodo superiore a 9 settimane (cfr punto A.C).
Ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile.
C) E’ DOVUTO IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
No. Per la causale “Emergenza COVID-19” non è dovuto il pagamento del contributo addizionale (si veda il punto 1.E).
D) QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO ?
Il pagamento del trattamento di integrazione salariale avviene direttamente da parte dell’INPS.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, la citata Circolare precisa che la disciplina è identica a quella prevista per la CIGO.
3) IL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS).
A) CHI PUÒ CHIEDERLO ?
L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
B) CHI SONO I BENEFICIARI DELL’INTERVENTO ?
Ne possono fruire i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Sono invece esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.
C) E’ DOVUTO IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO ?
No. Il pagamento del contributo addizionale non è dovuto in quanto l’emergenza dovuta all’epidemia COVID-19 rientra tra gli eventi oggettivamente non evitabili.
D) QUALE E’ LA DURATA DELL’INTERVENTO ?
Il periodo massimo richiedibile è di 9 settimane. L’intervento cessa, in ogni caso entro il mese di agosto 2020.
Ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile.
E) QUALE E’ L’ENTITÀ DELL’INTERVENTO ?
L’importo erogato è quello previsto per i casi di CIG: 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate
F) QUALE E’ IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA?
Il termine di presentazione delle domande con causale “Emergenza COVID-19” è stabilito entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
G) QUALI SONO LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?
L’impresa deve presentare in via telematica all’INPS la domanda di concessione utilizzando l’ apposita procedura prevista dall’Istituto.
H) QUALI SONO LE MODALITA’ DI PAGAMENTO?
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, la citata circolare INPS precisa che per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS. E’ stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, che, in questo ultimo caso, le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Per le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti, l’articolo 19, comma 5, del D.L. in commento, prevede la possibilità di accedere al pagamento diretto.
4) L’ASSEGNO ORDINARIO PER AZIENDE CHE HANNO GIA’ ATTIVO L’ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ.
A) CHI PUO’ CHIEDERE L’ASSEGNO?
Il D.L. prevede la possibilità per i datori iscritti al FIS (che hanno in corso un trattamento di assegno di solidarietà), di accedere al trattamento di assegno ordinario di cui al 3.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà in corso.
B) QUALE E’ LA DURATA DELL’INTERVENTO ?
Il trattamento non può essere concesso per un periodo superiore a 9 settimane .
Ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile.
C) E’ DOVUTO IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO ?
Per la causale “Emergenza COVID-19” non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
5) LA NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA EX ART.22, COMMA 1, DEL D.L.
A) CHI PUÒ CHIEDERLA?
Può essere presentata domanda di cassa integrazione in deroga da parte dei datori di lavoro, per i quali non trova applicazione la disciplina in tema di CIG e per i quali non trova applicazione alcun Fondo di solidarietà o il FIS.
Può essere chiesta da tutti i datori di lavoro (compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore) anche con meno di 5 dipendenti.
I lavoratori per cui è richiesto l’intervento devono risultare in servizio al 23 febbraio 2020, ma non è necessaria l’anzianità di almeno 90 giorni.
Qualora il datore di lavoro occupa più di 5 dipendenti il trattamento può essere applicato previo accordo (concluso anche in via telematica) con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Le dimensioni aziendali inferiori a 5 dipendenti sono invece esonerate dall’accordo sindacale.
Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa per il periodo di integrazione.
Restano esclusi dall’applicazione di tale beneficio i datori di lavoro domestico.
B) CHI SONO I BENEFICIARI?
Sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Sono invece esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.
C) QUALE E’ LA DURATA DELL’INTERVENTO?
La durata è stabilita per un periodo massimo di 9 settimane.
D) E’ DOVUTO IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO ?
No. L’emergenza COVID-19 rientra tra gli eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
E) QUALI SONO LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?
Questa prestazione in deroga è concessa con decreto delle Regioni o delle Province Autonome.
Le domande devono quindi essere presentate esclusivamente alle Regioni ed alle Province Autonome, che effettuano l’istruttoria in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
F) QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO?
I trattamenti salariali sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione. Prima della liquidazione, l’INPS deve verificare il rispetto dei limiti di spesa.
Le Regioni e delle Province autonome, unitamente al decreto di concessione, hanno ulteriormente il compito di inviare la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle prestazioni.
Il pagamento avviene esclusivamente in via diretta da parte dell’INPS, secondo la disciplina di cui all’art. 44, comma 6-ter, del D.Lgs n.148/2015, a norma del quale “Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6- bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.
6) IL MANTENIMENTO DELLA CASSA IN DEROGA DI CUI AL D.L. 9/2020
Il D.L. “Cura Italia” ha mantenuto gli interventi in deroga previsti agli artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020 e validi per la vecchia “zona rossa” (Comuni di Comuni di: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini, Vo’ Euganeo) e per le regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.
7) LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA “EX ZONA ROSSA”.
A) CHI PUÒ CHIEDERLA?
La domanda di cassa integrazione in deroga può essere presentata da parte dei datori di lavoro per i quali non trova applicazione la disciplina in tema di CIG.
Può essere richiesta esclusivamente per le unità produttive situate nelle aree dell’ex “zona rossa”, oppure dai datori di lavoro localizzati al di fuori della ex “zona rossa” ad esclusivo beneficio di quei lavoratori che, essendo residenti o domiciliati nei Comuni della zona rossa, non possano in alcun modo prestare la propria attività lavorativa, e purché risultino alle dipendenze dell’azienda che richiede la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Restano esclusi dal beneficio sono i datori di lavoro domestico.
B) CHI SONO I BENEFICIARI DELL’INTERVENTO?
Possono beneficiarne i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Restano esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.
C) QUALE E’ LA DURATA DELL’INTERVENTO?
La durata è stabilita per un periodo massimo di 13 settimane.
D) E’ DOVUTO DAL DATORE DI LAVORO IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DI FINANZIAMENTO ?
No. Anche in questo caso l’emergenza COVID-19 rientra tra gli eventi oggettivamente non evitabili, e pertanto non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
E) QUALI SONO LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA?
La prestazione in deroga è concessa con decreto delle Regioni interessate (Lombardia e Veneto). Conseguentemente le domande di accesso al beneficio devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che svolgono l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
F) QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO?
I trattamenti salariali sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione. Prima della liquidazione, l’INPS deve verificare il rispetto dei limiti di spesa.
Le Regioni e delle Province autonome, unitamente al decreto di concessione, hanno ulteriormente il compito di inviare la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle prestazioni.
Il pagamento avviene direttamente da parte dell’INPS.
8) LA CIG IN DEROGA PER LE REGIONI LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA ROMAGNA.
A) CHI PUÒ CHIEDERLA?
Può essere presentata domanda di cassa integrazione in deroga da parte dei datori di lavoro per i quali non trova applicazione la disciplina in tema di CIG.
Requisito è che il datore di lavoro abbia unità produttive situate nell’ambito delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna o sede legale o unità produttiva od operativa al di fuori di dette Regioni, ed attivare quindi l’intervento in deroga per lavoratori residenti o domiciliati nelle predette Regioni.
I lavoratori beneficiari dovevano essere già assunti alla data del 23 febbraio 2020.
Dall’applicazione di tale misura restano esclusi i datori di lavoro domestico.
B) CHI SONO I BENEFICIARI DELLA MISURA?
Sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Restano esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.
C) QUALE E’ LA DURATA DELL’INTERVENTO?
L’intervento dura per un periodo massimo di 1 mese.
E) QUALI SONO LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA?
Il trattamento viene riconosciuto con decreto delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Le domande di accesso a questo beneficio devono quindi essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate.
F) E’ PREVISTA UNA PROCEDURA SINDACALE?
Si. Il trattamento è riconosciuto previo accordo tra datore di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
G) QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DI QUESTO TRATTAMENTO?
Il pagamento avviene direttamente da parte dell’INPS, secondo le modalità già esposte.
Per una più approfondita comprensione dei provvedimenti adottati dal Governo con il Decreto “Cura Italia” in merito agli ammortizzatori sociali, e loro deroghe rispetto alla normale disciplina, ci permettiamo suggerire la lettura anche della Parte II° del presente contributo.
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