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– di Cristina Bongiovanni.

L’oramai tristemente noto Covid-19 ha, ed avrà anche in futuro, un forte impatto anche sui processi civili (ma anche penali) in corso o da iniziare; vediamo alcuni spunti in tema

Le aziende possono dare corso al classico recupero crediti in tempi di Covid?

Il numero delle aziende in difficoltà aumenta di giorno in giorno poiché sono impossibilitate non solo a saldare i propri debiti alle varie scadenze, ma anche a riscuotere (a loro volta) i propri crediti.

Per ogni singola impresa nasce sempre più l’esigenza di modificare i processi e gli strumenti del credit management in modo da poter ridurre al minimo il rischio del mancato pagamento.

Se nel contratto stipulato con il debitore non è previsto espressamente il caso dell’emergenza sanitaria (o comunque eventi straordinari ed eccezionali), in modo da potersi configurare la causa maggiore o l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, sarà necessario far riferimento agli artt. 1218 c.c. (ossia la responsabilità del debitore), o 1256 c.c. (impossibilità definitiva e impossibilità temporanea) ed infine all’art. 1467 c.c. (ossia contratto a prestazioni corrispettive).

Le circostanze di cui alle norme citate – se direttamente ed immediatamente causate dai provvedimenti legislativi o amministrativi d’emergenza o dall’evento della diffusione del covid-19 in sé considerato – permetterebbero al debitore (se ne fornirà debita prova) di andare esente da alcune responsabilità per l’inadempimento o il ritardato adempimento.

Nel caso in cui invece l’inadempimento fosse solo indirettamente collegabile a tali provvedimenti dell’Autorità, quelle esimenti non potranno essere in alcun modo invocate dal debitore, nemmeno avanti ad un giudice.

Pertanto le fatture già scadute al momento della emanazione dei decreti e delle ordinanze dell’Autorità o dell’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus, dovranno essere pagate e nulla osta all’avvio delle ordinarie procedure stragiudiziali e/o giudiziali per il recupero del credito.

Nel caso di fatture non ancora emesse o già emesse e non ancora scadute al momento della emanazione dei provvedimenti, salvo casi particolari, una volta venuta meno l’impossibilità di adempiere, il debitore dovrà pagare, senza però subire le conseguenze dovute al ritardo (ossia gli interessi legali o moratori ai sensi del DLgs 231/2002).

Quali sono i tempi di una procedura giudiziale (ordinaria o decreto ingiuntivo) ai tempi del Coronavirus?

Come noto per il recupero celere di un credito il creditore si avvale di un ricorso per la ingiunzione di pagamento (o di consegna) – anche brevemente Decreto Ingiuntivo – con il quale il giudice (a fronte della valutazione dei presupposti di rito della istanza del creditore) ingiunge al debitore il pagamento di una somma di denaro, o la consegna di una determinata quantità di cose fungibili ed infine anche la consegna di una cosa determinata.

L’iter della procedura è più veloce e snello (normalmente con i ricorsi in via telematica i Tribunali meglio organizzati emettono un decreto nell’arco di 5/12 giorni!) rispetto ai procedimenti ordinari e consente di conseguire un titolo esecutivo, cui segue l’esecuzione forzata (vale a dire il pignoramento dei beni del debitore).

L’alternativa è un processo ordinario, a cui si da corso con la notifica di un atto di citazione, che deve prevedere un’udienza (ai sensi del codice di procedura civile) almeno 90 giorni dopo la effettiva notifica dell’atto introduttivo, di cui sopra. Tale data, fissata dall’attore del giudizio, poi deve essere confermata dalla Cancelleria del giudice a cui la causa viene affidata; verrà quindi individuata la prima data utile e libera sul Ruolo del Giudice, che a volte fa slittare la prima udienza di soli 5/8 giorni, altre volte anche di settimane!

Ebbene su queste tempistiche le recenti normative emergenziali hanno avuto un forte impatto; infatti l’art.83 del Dlg n.18/2020 dispone (ad oggi) il rinvio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze (originariamente fissate nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020), relative ai procedimenti civili, penali, tributari e militari, salvo eccezione di cui al comma 3 (ad es. le udienze relative a specifiche cause di competenza del Tribunale per i minorenni, obbligazioni alimentari, procedimenti di adozione e di interdizione, convalida di arresto, ecc.).

Inoltre è prevista la sospensione fino al 15 aprile 2020 di tutti i termini procedurali, ivi compresi i termini per la notifica degli atti introduttivi del giudizio (incluso i ricorsi in primo grado dinnanzi alle Comm. Tributarie, anche in caso di reclamo e di mediazione ai sensi dell’art. 17-bis, comma 2 del DLgs n. 546/1992), dei procedimenti esecutivi e delle impugnazioni: nel caso in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito al 15 aprile 2020.

Di fatto ad oggi quasi tutti i giudici, dei procedimenti civili, hanno già rinviato tutte le udienze, previste nel periodo oggetto di regolamentazione (ma anche già sino a maggio) a date post estive e dunque a partire dalla prima metà di settembre (e per certi giudici con rinvii già al mese di novembre 2020).

Pertanto è pacifico che una causa ordinaria (atto di citazione), anche se incardinata nei primi giorni di maggio 2020 (salvo ulteriori provvedimenti legislativi di rinvio in forza di Covid-19), dovrà indicare una data di prima udienza almeno al 10 di settembre (ricordiamo che tutto il mese di agosto è per legge previsto come feriale e pertanto non si tengono le udienze ordinarie); è poi altamente probabile che – visto l’arretrato con le cause già pendenti – la prima udienza verrà fatta slittare dal giudice assegnatario del fascicolo almeno a Novembre se  non Dicembre 2020!

Per i decreti ingiuntivi ci si aspetta tempistiche di emissione di circa 30/45 giorni; certamente più brevi rispetto al giudizio ordinario di cui sopra. Non si dimentichi però che il debitore può promuovere la opposizione al Decreto Ingiuntivo, con cui incardina una causa ordinaria ed a quel punto le tempistiche si “ricollegano” a quelle sopra indicate per la citazione!

E’ già prevista ex lege, inoltre, la facoltà per i capi degli uffici giudiziari di adottare misure a contrasto dell’emergenza epidemiologica, quali la limitazione al pubblico degli uffici giudiziari (di fatto quindi ulteriori possibili rinvii delle cause), ma anche (e questo è l’aspetto positivo) la gestione delle udienze in modalità telematica (a condizione che venga garantita l’effettività del contradditorio). Il mondo giustizia (civile) sarà comunque uno di quelli maggiormente coinvolti dai cambiamenti imposti da Covid-19.

Vi sono misure previste dal Governo in caso di mancato pagamento di crediti?

Le norme promulgate hanno già previsto la tematica del recupero dei crediti ed hanno pertanto cercato di stimolare le aziende ad azioni alternative, attraverso la cessione dei crediti.

L’articolo 55 del DL 18/2020 ha infatti l’obiettivo di sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità, mediante una nuova forma di monetizzazione, attraverso (appunto) la cessione di crediti deteriorati (cd NPL) effettuata a titolo oneroso entro il 31.12.2020.

Tale cessione consente la trasformazione delle imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, in crediti di imposte. Suddetti crediti di imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi, non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La quota trasformabile in credito d’imposta, è pari ad un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. E’ posto un limite massimo di 2 miliardi, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31.12.2020 dalle società che sono tra loro collegate da rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. e dalle società (anche indirettamente controllate) dallo stesso soggetto.

La trasformazione in crediti di imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti ed i crediti così derivati non saranno produttivi di interessi e costituiranno un provento fiscalmente irrilevante (ai fini sia dell’IRES sia dell’IRAP).

Importante infine evidenziare che quanto disposto dall’articolo in esame, non si applica alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto economico o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del DLgvo n. 180/2015, nonché alle società che si trovino in stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 267/1942 o art. 2 comma 1 lett. B del CCI di cui al D.lgvo n. 14/2019.

Mediazione, negoziazione ed altre ADR obbligatorie ai tempi del Covid-19 (brevi cenni)

L’art. 83 comma 20 del DLg n. 18/2020 si occupa espressamente della mediazione civile e commerciale, della negoziazione e degli ulteriori procedimenti stragiudiziali di risoluzione della controversia che costituiscono “condizione di procedibilità della domanda” o più in generale il cui esperimento incida sull’introduzione o la prosecuzione dell’azione giudiziaria ordinaria.

Oltre ai due procedimenti già menzionati si possono indicare anche ad es. i tentativi di conciliazione previsti per le controversie agrarie (art. 11 D.lgs  n. 150/2011), quelle in materia di contratti di subfornitura (art. 10 L n. 192/1998) quelle tra utente ed organismo di telecomunicazioni (l. n. 249/199) e quelle in materia di diritti di autore (art. 71quinquies e 194 bis L. n. 63371941).

Orbene anche per i procedimenti, promossi entro il 9 marzo del 2020, risultano sospesi tutti i termini processuali fino al 15 aprile del 2020 e di conseguenza il termine finale di svolgimento.

Per quanto riguarda specificatamente il procedimento di mediazione, ai sensi del D.L. n. 28/2010 il termine per l’esperimento del procedimento su invito del giudice risulta sospeso in via generale, in ragione del disposto del comma 2 della disposizione in commento, in quanto si tratta di un termine procedurale. Ciò valga ad ulteriore indicazione relativa ad uno spostamento di qualsiasi procedimento processuale e/o endo-processuale prevedibilmente di circa 6 mesi rispetto alle tempistiche a cui eravamo abituati prima della attuale situazione emergenziale.

Per maggiori approfondimenti scrivete a c.bongiovanni@dusilaw.eu