– di Laura Basso.
1. Quali sospensioni sono previste per contribuenti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi < a Euro 2 milioni?
I versamenti da autoliquidazione di:
- Ritenute alla fonte ex art. 23 e 24 del DPR 600/1973 e trattenute per addizionale regionale e comunale (operate in qualità di sostituti di imposta);
- IVA;
- Contributi previdenziali e assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria in scadenza tra l’08.03.2020 ed il 31.05.2020.
Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 01.06.2020 oppure mediante n. 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Nessun rimborso di quanto già versato.
2. Quali sospensioni sono previste per contribuenti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi < a 400.000 euro?
E’ prevista la sospensione dell’applicazione della ritenuta d’acconto (alla fonte) dai ricavi percepiti dai sostituiti d’imposta tra il 17.03.2020 ed il 31.03.2020, oltre a quella dovuta dai contribuenti che nel mese precedente non abbiamo sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
2.1) Come avvalersi di detta sospensione e conseguenze
I contribuenti che si avvalgono di detta sospensione devono presentare apposita dichiarazione; devono procedere ai relativi pagamenti delle ritenute d’acconto sospese in una unica soluzione entro il 01.06.2020 o mediante n. 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020, senza applicazione di sanzioni né interessi.
3. Quali sono le sospensioni previste per i contribuenti aventi domicilio fiscale, sede legale o secondaria nella “zona rossa” (di cui all. 1 al D.P.C. 01.03.2020)?
Sono sospesi gli adempimenti tributari ed i versamenti (anche derivanti da ingiunzioni degli agenti di riscossione), nonché gli avvisi di accertamento esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21.02.2020 ed il 31.03.2020. Tutti questi versamenti ed adempimenti devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
4. Quali sono le agevolazioni per le aziende del settore turismo aventi domicilio fiscale, sede legale o secondaria sul territorio dello Stato?
I versamenti delle ritenute alla fonte ex art. 23 e 24 del DPR 600/1973 (operati in qualità di sostituti d’imposta), gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza tra il 02.03.2020 ed il 20.04.2020, oltre all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. Detti versamenti e adempimenti vanno adempiuti in unica soluzione entro il 01.06.2020 oppure mediante n. 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni né interessi.
Nessun rimborso di quanto già versato.
4.1) Estensione delle agevolazioni di cui al punto che precede anche alle aziende operanti nei seguenti specifici settori:
a) federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) Onlus iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste all’art. 5 co. 1 del D.Lgs. 117/2017.
4.2) Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, dovranno adempiere ai versamenti ed adempimenti sospesi, in una unica soluzione entro il 30.06.2020 oppure mediante n. 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
5. Quali sono le misure di sostegno per i lavoratori dipendenti?
a) I lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente inferiore ad Euro 40.000 lordi annui hanno diritto ad un premio per il mese di marzo, pari ad Euro 100,00, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel mese stesso.
b) CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria), CIG straordinaria (art. 20), CI in deroga (art. 22), Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus (art. 44).
5.1) Quali sono le misure a sostegno dei sostituti di imposta rispetto alle erogazioni e/o agevolazioni stanziate per i lavoratori subordinati?
a) riconoscono in via automatica il credito a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
b) recuperano il premio di Euro 100,00 erogato attraverso la compensazione nel modello F24.
6. Quali sono le agevolazioni fiscali concesse sulle erogazioni liberali in denaro?
Sulle erogazioni in denaro effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, degli enti o istituzioni pubbliche, delle associazioni o fondazioni riconosciute e senza scopo di lucro effettuate per finanziare interventi per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso, sono concesse:
a) Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, spetta una detrazione dell’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% e per un importo non superiore agli Euro 30.000,00.
b) Per i titolari di reddito d’impresa, spetta una deduzione integrale dal reddito d’impresa; ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui viene effettuato il versamento.
7. Quali sono le agevolazioni ulteriori concesse agli imprenditori?
a) Tutti gli esercenti attività di impresa, arte o professione avranno diritto ad un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di Euro 20.000,00, che sarà riconosciuto fino ad esaurimento della somma di Euro 50 milioni per il periodo di imposta 2020 (per le modalità di fruizione è previsto un decreto del MISE di concerto col MEF).
b) Tutti gli esercenti attività di impresa potranno usufruire di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di negozi e botteghe (cat. C/1) – con esclusione delle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11.03.2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione).
8. Quali sono le attività degli Enti impositori che vengono sospese?
Per il periodo tra il 08.03.2020 ed il 31.05.2020:
a) sono sospese le attività poste in essere dagli agenti della riscossione relative alla liquidazione, al controllo, all’accertamento, alla riscossione ed al contenzioso;
b) sono sospesi i termini entro i quali le amministrazioni finanziarie devono replicare alle istanza di interpello presentate dai contribuenti ex art. 11, L. 212/2000 (“Statuto del Contribuente”), ex art. 6 del D.Lgs. 128/2015 (“Adempimento Collaborativo”), ex art. e del D.Lgs. 147/2015 (“interpello nuovi investimenti”)
c) sono sospesi i termini ex art. 3 del D.Lgs. 156/2014 per regolarizzare le istanze di interpello di cui sopra, se non complete dei requisiti di legge.
8.1) Quali sono le conseguenze della sospensione delle attività degli Enti impositori?
I termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività sopra descritte in scadenza al 31.12.2020 sono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
8.2) Quali versamenti agli Enti impositori sono sospesi e fino a quando?
Sono sospesi i seguenti termini per i versamenti in scadenza tra l’08.03.2020 ed il 31.05.2020:
- delle cartelle di pagamento;
- degli avvisi di accertamento esecutivi (anche emessi dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli);
- degli avvisi di addebito emessi dagli Enti Previdenziali;
- delle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ex R.D. n, 639/1910;
- dei nuovi atti esecutivi di accertamento e irrogazione delle sanzioni emessi dagli enti locali ai sensi della Legge di Bilancio 2020, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
I versamenti ed adempimenti sospesi vanno effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia il 30.06.2020.
Sono prorogati inoltre al 31.05.2020:
a.il termine per il versamento della rata in scadenza 28.02.2020 relativa alla c.d. “rottamazione ter”;
b. il termine per il versamento della rata in scadenza al 31.03.2020 in materia di “saldo e stralcio”.
Per ulteriori approfondimenti scrivete a l.basso@dusilaw.eu