– di Mario Dusi.
Con sentenza del 2 luglio 2019 numero 17713 la Suprema Corte ha trattato l’argomento delle procure emesse ed autenticate da notai stranieri, esaminando i vari presupposti della normativa italiana e delle convenzioni internazionali tra cui la Convenzione dell’Aja del 05 ottobre 1961 (così come ratificata dalla legge 20.12.1966 numero 1253).
Esaminando con dovizia di particolari la normativa di diritto internazionale privato del nostro ordinamento, nonché le convenzioni internazionali e facendo riferimento anche ad accordi bilaterali, nonché alla normativa sulla Apostille (a dire il vero “dimenticando” qualsivoglia accenno alla Convenzione del 25.05.1987 sulla soppressione della legalizzazione degli atti negli Stati EU, ratificata con legge 24.04.1990 numero 106) il Supremo Giudice ha voluto identificare gli elementi di validità di una procura resa con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio straniero.
Nel ribadire che una procura è valida quanto alla forma se considerata tale dalla legge che regola la sostanza (lex substantia), oppure della legge dello Stato in cui è firmata (lex loci), la Suprema Corte ha evidenziato come debba concorrere per la validità del documento anche il rispetto dei presupposti di legge per la validità del nostro ordinamento per configurare il concetto di autenticazione.
Gli elementi principali di tali presupposti sono in sostanza una corretta attestazione da parte del Pubblico Ufficiale (notaio) che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, nonché l’accertamento personale da parte del medesimo della identità della persona che ha sottoscritto la procura.
Tali aspetti, che a prima vista paiono banali, non sempre vengono rispettati da notai non italiani (in sistemi di diritto che non prevedono alle volte tali formalità); è forse anche per tale motivo che nella ridetta decisione la Suprema Corte indica che quelle procure estere debbano essere comunque e sempre verificate, in fase di uso in Italia, dal notaio italiano che in qualche modo parrebbe doversene fare garante per la loro “introduzione” (ed uso) nel sistema giuridico italiano.
Ecco che in occasione di acquisto o cessione di immobili in Italia o di quote societarie con soggetti stranieri coinvolti la regola da seguire per evitare dichiarazioni di nullità e/o invalidità di base di una procura straniera ora è chiaramente dettata.