– di Niccolò Poli.
La corte di Cassazione Penale con la sentenza 28102/2019 torna ancora in tema di responsabilità medica.
Il caso prende le mosse dalla pronuncia di condanna in primo grado nei confronti di un medico dentista, che a seguito di un intervento di estrazione di un elemento dentario aveva causato al proprio paziente la lesione irreversibile del nervo linguale.
Condannato in primo grado e confermata la sentenza dalla Corte d’Appello il medico ricorreva in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, l’ingiustificato rigetto della richiesta di espletamento di perizia medico-legale, ex art. 507 cpp, atteso che la pronuncia di condanna era stata emessa solo ed esclusivamente sulla base della perizia di parte prodotta dalla costituita parte civile, senza che si fornisse prova in merito al consenso del paziente all’atto sanitario, all’esistenza o meno di linee-guida o buone pratiche cui l’imputato non si sarebbe attenuto e dunque senza che la condanna fosse supportata da quel minimo di impianto probatorio a base scientifica specialistica tipica di queste fattispecie.
La Suprema Corte, nella accogliere il ricorso del medico, ha, in primo luogo, affermato come “la perizia, pur essendo rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, rappresenta un indissolubile strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l’acquisizione a la valutazione di dati, perfino laddove il giudice possieda le specifiche conoscenze dell’esperto, perché l’eventuale impiego della sua scienza privata costituirebbe una violazione del principio del contradditorio e del diritti delle parti sia di vedere applicato un metodo scientifico sia di interloquire sulla validità dello stesso”.
Secondariamente ha altresì precisato come, il principio cardine del processo penale dell’al di là di ogni ragionevole dubbio”, debba essere considerato non solo quale regola di giudizio ma anche sul momento di formazione della prova, “imponendo l’acquisizione di materiale probatorio di fonte non unilaterale, in modo che la decisione giudiziale possa fondarsi sull’apporto dialettico di elementi dimostrativi di provenienza contrapposta o, ancor meglio, di provenienza super partes”.
Ovvio quindi come in ambito di responsabilità medica, al fine di una corretta e piena difesa, sia sempre necessario proporre istanza affinché venga disposto l’espletamento di una perizia medico legale cui dovrà seguire, per maggior tutela, la nomina di un perito di parte affinché si possano applicare al caso concreto le conoscenze scientifiche specialistiche, nel rispetto del principio del contraddittorio e della corretta formazione della prova.
Avere un team di esperti nel settore e la possibilità di non dover sostenere direttamente tutti i costi peritali per le proprie difese è pertanto ad oggi condizione necessaria per chi operi nel settore medico.