– di Laura Basso.
Con le sentenze n. 15453 e 15455 del 7 giugno 2019, la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha stabilito che l’applicazione delle imposte di successione e donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale all’atto di dotazione di beni in trust costituisce violazione dell’art. 2 L. 286/2006 e degli artt. 1, 2, 10 del D.Lgs. 346/1990, dell’art. 53 della Costituzione e delle disposizioni di cui alla L. 364/1989.
Afferma infatti la Cassazione che ”l’atto di segregazione “non costituisce un trasferimento tassabile ai sensi del D. Lgs. 346/1990 in quanto i beni oggetto dell’atto di dotazione entrano nella sfera giuridica del trustee … in modo limitato (stante l’obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo, talché l’acquisto della proprietà da parte del trustee non da luogo a quell’effettivo arricchimento a cui si correla l’applicazione dell’imposta” prevista dalla citata norma.
E continua la Corte ribadendo come il “trasferimento di beni in trust non esprime, di per sé stesso, capacità contributiva ex art. 53 Cost., né per il disponente, la cui utilità – rappresentata dall’affetto di separazione dei beni (con limitazione della regola generale di cui all’art. 2740 c.c.), peraltro correlata ad una auto-restrizione del potere di disposizione – non si sostanzia in un incremento di forza economica, né per il trustee, stante il carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale del suo acquisto; una vera manifestazione di forza economica e di capacità contributiva prende consistenza solo quando la funzione del trust viene attuata”, vale a dire con il reale arricchimento dei beneficiari.
Le citate pronunce, sulla scia delle precedenti n. 21614/2016, 975/2018, 13626/2018, 15649/2018 e 1131/2019, confermando come l’atto di dotazione sconti unicamente le imposte indirette in misura fissa (attestantisi tra i 50 ed i 200 Euro), privano definitivamente di fondamento le pretese avanzate negli ultimi anni dall’Agenzia delle Entrate nel richiedere il versamento di imposte indirette quantificate tra l’1 e l’8% del valore dei beni conferiti in Trust fund.