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– di Mario Dusi.

Con una interessantissima sentenza del 21 novembre 2018, in causa C-452/17 (cosiddetta Zako), la Corte di Giustizia affronta due determinanti aspetti legati alla qualificazione dei soggetti che svolgono un’attività di acquisto o di vendita per un preponente.

Da un lato la Corte (al punto 23 della sentenza) definisce i tre presupposti in forza dei quali un soggetto può essere qualificato come agente commerciale, ossia: il medesimo deve avere la qualifica di intermediario indipendente, deve essere contrattualmente vincolato in modo permanente al preponente ed infine deve esercitare un’attività che può consistere, o nel trattare la vendita o l’acquisto di merce per il preponente, o nel trattare e concludere tali operazioni in nome e conto di quest’ultimo.

L’ulteriore aspetto importante su cui la sentenza statuisce è che la normativa EU per l’agente commerciale – in mancanza di una disposizione della direttiva sugli agenti di commercio in Europa che disponga che l’agente commerciale esercita la propria attività in forma itinerante o fuori dalla sede del preponente – deve essere estesa alle persone che esercitano la loro attività anche (materialmente) presso la sede del preponente, ma pur sempre con le caratteristiche di indipendenza di cui sopra.

Al punto 42 la sentenza aggiunge che l’attività di agente commerciale può essere cumulata con attività di natura diversa, ivi compreso l’esercizio dell’attività di agente a titolo accessorio, anche se la seconda attività è della medesima importanza, poiché un cumulo di attività non è espressamente escluso da nessuna disposizione della direttiva EU.

Le attività che spesso vengono richieste dagli agenti di commercio sono quelle di analisi del mercato, primi contatti con possibili clienti, gestione del personale, realizzazione e gestione di siti Internet di vendita on-line e/o organizzazione di depositi per la vendita medesima; ebbene queste non snaturano la qualifica di agente commerciale.

Concludendo la qui commentata sentenza sfata il tabù dell’agente di commercio, costantemente “on the road”, senza uffici presso il preponente, indicando nella indipendenza dell’agente, nonché nel rischio economico del medesimo gli elementi essenziali per la qualifica quale agente. Il fatto che il medesimo possa svolgere una seconda tipologia di attività, accessoria o quasi paritaria alla prima, nulla toglie alla qualifica di agente.

Pare a chi scrive questa una importantissima definizione e qualificazione dell’agente, che può dare chiarezza su molteplici aspetti nei rapporti contrattuali di agenzia a livello europeo.