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– di Niccolò Poli.

Con la Sentenza n. 19204-2018 la Suprema Corte conferma, nel pieno del nuovo turbinio della riforma della Legge Gelli – per mezzo della quale si è finalmente cristallizzata la responsabilità del medico quale responsabilità extracontrattuale, salvo la prova della sussistenza di un contratto in capo al paziente/danneggiato – come ove l’attore voglia far trovare accoglimento alle proprie domande di risarcimento del danno dovrà, sempre e comunque (pertanto a prescindere dalla responsabilità invocata) provare il nesso causale tra la condotta commissiva/omissiva del medico e il danno.

Difatti, la Suprema Corte conferma come il principio di vicinanza dell’onere della prova non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell’obbligato ed il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell’onus probandi di cui all’articolo 2697 c.c.; disposizione che pone a carico dell’attore la prova degli elementi costitutivi della sua pretesa.

Allo stato pertanto ribadiamo, a prescindere dalla tipologia di responsabilità evocata, l’onere di provare il nesso causale tra la condotta ed il danno permane in capo all’attore.

Il nostro studio si occupa da anni di responsabilità medica e risarcimento del danno da Med Mal sia sotto il profilo del danneggiato che dell’esercente la professione sanitaria; in questi termini la conoscenza delle interpretazioni della Suprema Corte italiana diventa necessaria ai fini di una consulenza preventiva, che si rende sempre più utile per la miglior tutela degli interessi dei clienti.

 (n.poli@dusilaw.eu)