– di Niccolò Poli.
Con una recente sentenza (Sentenza n. 34292-2018) la Suprema Corte (Sez. II Penale) ha chiarito il dibattuto tema in merito all’applicabilità del sequestro impeditivo in concomitanza delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001.
Il caso nasce da un ricorso avverso un provvedimento di sequestro preventivo ex art. 231 c.p.p., con il quale una società si dogliava dell’applicazione della misura cautelare in quanto, da un lato, non espressamente richiamata dall’articolo 53 del D.lgs 231/2001 e, dall’altro, per sovrapposizione con la misura interdittiva della sospensione dell’attività.
Gli Ermellini, chiarito come, in virtù di quanto disposto dall’articolo 34 del D.lgs 231/2001, le disposizioni del codice di procedura penale siano applicabili (in quanto compatibili) anche alle persone giuridiche e come, per l’effetto, nulla osta in merito all’applicabilità del sequestro preventivo impeditivo anche agli enti, hanno proceduto alla disamina dei differenti perimetri applicativi tra il sequestro preventivo di cui all’articolo 231 del codice di procedura penale e quanto invece disposto ex art. 53 del D.Lgs 231/2001.
Differenti infatti, ad avviso della Suprema Corte, i due istituti atteso che, da un lato, dall’art. 53 non è previsto il sequestro impeditivo e, dall’altro, vi è maggiore spettro di azione del sequestro impeditivo rispetto al sequestro ex art. 53 il quale, in virtù del rimando all’articolo 19, è limitato ai soli casi di sequestro ai fini di confisca del prezzo o del profitto del reato differentemente da quanto invece disposto dall’art. 321 che prevede il sequestro per ogni cosa di cui è consentita la confisca.
Unico eventuale motivo di inapplicabilità del sequestro preventivo parrebbe essere, ad avviso della Corte, la incompatibilità con le misure interdittive di cui al D.lgs 231/2001.
Tuttavia la sentenza in esame chiarisce come, il campo di applicazione del sequestro impeditivo sia differente in merito alle misure interdittive in quanto:
- Le misure interdittive sono tendenzialmente temporanee a differenza del sequestro che, ad esito del giudizio, può divenire definitivo con la confisca;
- La misura interdittiva paralizza l’uso del bene criminogeno solo in modo indiretto mentre il bene colpisce il bene direttamente eliminando il pericolo che possa essere destinato a commettere altri reati.
Pertanto, attesa l’applicabilità dell’istituto in virtù del richiamo operato ex art. 34 D.Lgs 231/2001, definiti i differenti ambiti applicativi rispetto a quanto disposto ex art. 53 e rispetto alle misure interdittive di cui a decreto legislativo, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, è ammissibile il sequestro impeditivo di cui al primo comma dell’art. 231 cod. proc. Pen., non essendovi totale sovrapposizione fra il suddetto sequestro e le misure interdittive”.