– di Mario Dusi.
La giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di applicazione di misure conservative in applicazione del D.Lgs. 231/2001 si sta via via affinando, dimostrando la Cassazione la volontà di dare continuità e certezze a tutti coloro i quali operano nel settore.
Con sentenza 6742-2018 (depositata in data 12 febbraio 2018) la III Sezione Penale ha ben acclarato il fatto che, in caso di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo (in funzione di confisca per equivalente, prevista al comma 2 dell’articolo 19 del D.Lgs. 231/2001), che abbia ad oggetto società ed aziende (ovvero beni, ivi compresi titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche depositate), il Custode Amministratore Giudiziario ne deve consentire l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando potere di vigilanza e riferendone all’Autorità Giudiziaria.
Nella stessa motivazione gli ermellini hanno palesato lo scopo di tale disposizione, ossia quello di evitare che la misura cautelare possa paralizzare l’ordinaria attività aziendale, pregiudicandone la continuità e lo sviluppo e definendo specificatamente che la funzione assegnata al Custode Amministratore Giudiziario è quella di vigilare per l’Autorità Giudiziaria sulla gestione.
L’importanza della nomina dell’Amministratore Giudiziario giunge addirittura ad essere definita “presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività aziendale” e secondo la motivazione della qui commentata sentenza 6742/2018 nel caso in cui venga omessa la nomina da parte del Tribunale sussiste un onere di impulso in capo alla parte di adire il Giudice, il quale procede ai fini della nomina dell’Amministratore stesso.
Dunque non solo la Suprema Corte ha fatto chiarezza sulla importante figura dell’Amministratore Giudiziario, anzi sul suo ruolo centrale nella gestione delle aziende (in caso di misure cautelari previste dal D.Lgs. 231/2001), ma ha reso il suo intervento addirittura necessario, statuendo un obbligo di azione della parte, ai fini del corretto svolgimento dell’intera procedura.
Il nostro studio si occupa da anni dell’applicazione di questa materia, non solo a livello nazionale, ma anche per ciò che attiene tutti i suoi effetti mediati ed immediati a livello internazionale, tra gruppi di società e Holdings e dunque saremo ben lieti di rispondere ad eventuali quesiti in tema.