– di Mario Dusi
Come noto, ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile, nel caso di trasferimento d’azienda (o di ramo d’azienda) il rapporto di lavoro per i dipendenti continua – senza soluzione di continuità – con il cessionario; in tal caso il lavoratore conserva tutti i diritti acquisiti e che derivano dal Contratto stesso sin dall’inizio del medesimo.
È questo, spesso, un deterrente per le aziende straniere che hanno interesse ad acquistare delle attività in Italia e subentrare ai precedenti imprenditori.
Recentemente la Cassazione, con Sentenza n. 1316 del 19 gennaio 2017 ha fatto chiarezza su questa tematica affermando che non si può parlare di trasferimento di ramo d’azienda (ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile) se unitamente ai lavoratori non si trasferiscono anche i beni materiali essenziali per lo svolgimento della medesima attività.
Di fatto la Suprema Corte ha voluto individuare l’autonomia funzionale del ramo d’azienda sentenziando che la medesima deve essere obbiettivamente apprezzabile già prima dello scorporo dal complesso aziendale da cedersi in modo tale che quel ramo possa facilmente essere individuato come tale da: poter provvedere allo scopo produttivo con propri mezzi ed indipendentemente dalla volontà dei contraenti.
Per evitare dunque lunghi e costosi contenziosi giudiziari, per ipotesi di legittima acquisizione o cessione del ramo aziendale, si dovranno osservare alcune semplici linee generali quali:
- La sussistenza o meno del requisito dell’autonomia funzionale del ramo di azienda prima e dopo il trasferimento.
- La valutazione della professionalità e dello specifico know how del gruppo di lavoratori che vengono ceduti, che potrebbe essere individuato come struttura unitaria funzionale idonea (e non come una mera sommatoria di dipendenti).
- Il tutto senza tenere in considerazione eventuali sovrastrutture quali contratti d’appalto per l’integrazione dei servizi, che non sono sufficienti a sopperire alla mancanza di autonomia funzionale.
Tali eventi possono essere utili nell’evitare le suddette controversie e ad escludere che il cedente tenti di creare (principalmente a danno dei lavoratori) delle strutture fittizie per sottrarsi ai propri obblighi.