-di Mario Dusi. Nelle catene di appalti è di fondamentale importanza che vi sia un controllo efficace sulle condizioni di lavoro applicate da appaltatori e sub-appaltatori ai loro dipendenti; ciò soprattutto al fine di evitare condotte di caporalato, tema salito nuovamente alla ribalta a seguito del recente caso di cronaca giudiziaria che ha visto attivarsi la magistratura nei confronti della filiera della moda.
Come formulato dal Tribunale di Milano, infatti, sarebbe stata proprio la mancata effettuazione di verifiche da parte delle società (facenti capo a loro volta a importanti marchi del lusso), che avevano (sub)appaltato la produzione a fornitori esterni, del rispetto delle norme di diritto del lavoro da parte di questi ultimi, ad aver agevolato la commissione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis del Codice penale).
La violazione, da parte dei fornitori, delle norme in materia (ad esempio) di regolare assunzione, corretta applicazione del contratto collettivo, trattamenti economici, orari, ferie, salute e sicurezza (perimetro ulteriormente ampliato dal nuovo comma 1 bis del D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dal D.L. n. 19/2024) fa scattare, infatti, una responsabilità solidale in capo alle società appaltanti e sub-appaltanti.
Per evitare di incorrere in sanzioni, risulta quindi necessario per l’azienda dotarsi di un modello 231 che preveda l’effettuazione sistematica ed efficace di controlli su tutta la catena di appalti.
Da tutto ciò si evince come oramai il D.Lgs. 231/2001 stia sempre più assurgendo a vero e proprio faro per l’attività quotidiana di tutte le società (al fine di evitare di violare le norme) ed il MOG diventa così – inevitabilmente – il vademecum necessario da applicare costantemente nel day to day aziendale.