-di Mario Dusi. Con due recenti sentenze delle Sezioni Unite (Cass. Civ. S.U. n. 12449 del 07/05/2024 e Cass. Civ. S.U. n. 12974 del 13/05/2024), la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.”
Ai fini del riconoscimento dei c.d. super-interessi (ossia quelli previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), pertanto, l’obbligazione dedotta in giudizio (e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale) deve essere oggetto di specifico accertamento, da parte del giudice di cognizione, sia della qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, sia della mancanza di una determinazione contrattuale in ordine alla misura degli interessi, la cui presenza (ai sensi dell’art. 1284, comma 4 del Codice Civile) escluderebbe l’applicazione del tasso previsto dalla legislazione speciale.
Poiché, invece, il giudice dell’esecuzione non ha alcun potere di cognizione o integrazione del titolo esecutivo giudiziale, dovendo limitarsi a estrarne il contenuto precettivo e darne attuazione, se il titolo esecutivo non prevede espressamente gli interessi maggiorati, il creditore non potrà conseguirne il pagamento in sede di esecuzione forzata, ma dovrà affidarsi al rimedio impugnatorio.
I super-interessi, pertanto, sono dovuti solo nel caso in cui il giudice, una volta accertata la sussistenza dei relativi presupposti, abbia disposto espressamente in tal senso; altrimenti sono obbligatori nella misura legale.
A chi scrive, questo pare un piccolo passo indietro rispetto alle riforme degli ultimi decenni in cui il favor debitoris era stato lentamente – ma inesorabilmente – eroso da normative sia sostanziali che procedurali.