– di Mario Dusi.
La dichiarazione di accettazione o rinuncia dell’eredità resa in uno Stato membro è valida a livello UE: è quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza del 30 marzo 2023, nella causa C-651/21.
Più precisamente, la Corte si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento UE n. 650/2012 (in tema di accettazione o rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima), dichiarando che la norma citata:
“non osta a che, qualora un erede abbia fatto iscrivere presso un organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità di un de cuius la cui residenza abituale era situata, al momento del decesso, in un altro Stato membro, un altro erede possa successivamente chiedere un’ulteriore iscrizione di tale dichiarazione presso l’organo giurisdizionale competente di quest’ultimo Stato membro.”
La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato da un cittadino bulgaro il quale, in qualità di erede di sua nonna, deceduta in Grecia, aveva chiesto l’iscrizione in Bulgaria della dichiarazione di rinuncia all’eredità resa dinanzi al giudice di pace di Atene da un altro erede, coniuge della defunta.
A tal fine, il ricorrente aveva prodotto un certificato successorio redatto dalle autorità bulgare, secondo il quale la defunta aveva lasciato quali eredi il coniuge, la figlia e il ricorrente stesso, e un verbale redatto dal giudice greco, dal quale risultava che il coniuge della defunta si era presentato dinanzi a tale giudice, dichiarando che rinunciava alla propria eredità e che la defunta viveva, da ultimo, in Grecia.
Il Tribunale di Sofia ha sospeso il procedimento e si è rivolto alla Corte di Giustizia, chiedendo se l’articolo 13 del regolamento UE n. 650/2012, in combinato disposto con i principi della tutela della certezza del diritto e dell’applicazione efficace del diritto dell’Unione e con l’obbligo di cooperazione degli Stati, non vieti implicitamente che una dichiarazione di accettazione o rinuncia a un’eredità, resa da un erede dinanzi ad un organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale, sia ulteriormente regolarmente usufruita ed accettata presso l’organo giurisdizionale di un altro Stato membro, in cui il de cuius aveva la residenza abituale alla data del decesso.
La Corte di Giustizia si è pronunciata nel merito, osservando come l’obiettivo del regolamento UE n. 650/2012 sia di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che intendono esercitare i loro diritti derivanti da una successione transfrontaliera.
In particolare, ricorda la Corte, nello spazio europeo di giustizia, i diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto, nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.
L’articolo 13 prevede un foro alternativo di competenza giurisdizionale che mira a consentire ad eredi e legatari, che non risiedono abitualmente nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione, di rendere le loro dichiarazioni di accettazione o di rinuncia dinanzi a un organo giurisdizionale del loro Stato membro di residenza abituale: ne consegue che gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere una dichiarazione di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o di rinuncia ad essi, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni.
Finalmente la Corte di Giustizia impone la semplificazione per un’Europa sempre più unita.