– Mario Dusi.
Se un avvocato si infortuna, per ottenere il relativo risarcimento del danno da contrazione dei redditi, deve dimostrare che tale contrazione patrimoniale si sia effettivamente verificata: è il principio affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza del 1° febbraio 2023, n. 3018.
La vicenda riguardava un avvocato che, fratturatosi una gamba a seguito di una caduta su una lastra di ghiaccio presente in uno spazio condominiale, aveva convenuto in giudizio il condominio, in persona del suo amministratore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2051 o, in subordine, ex art. 2043 del Codice Civile.
La giustizia di merito, accertata la concorrente responsabilità dell’attore, accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo un corrispondente risarcimento dei danni e aggiungendo in appello un importo a titolo di personalizzazione del danno da invalidità permanente; non ammetteva, invece, il danno patrimoniale da contrazione dei redditi.
Il legale si rivolgeva, quindi, alla Corte di legittimità, la quale rigettava il ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni: non poteva, secondo gli Ermellini, esserci alcuna certezza di un danno patrimoniale risarcibile, in quanto non soltanto non era stata fornita alcuna prova in merito alla sua sussistenza e al suo preciso ammontare, ma anzi una tale prova sarebbe risultata difficile, se non impossibile, posto che il c.t.u. medico legale non aveva rilevato alcun danno alla capacità lavorativa specifica dell’attore.
La professione forense – si legge, infatti, nel provvedimento – non è soggetta ad un guadagno quotidiano legato all’apertura o meno dello studio, ma è, invece, fatta di ricavi e di lavori spalmati nel tempo; e un avvocato, temporaneamente impossibilitato a muoversi, può comunque continuare a lavorare da casa, redigendo gli atti, contattando i collaboratori di studio, rinviando i propri appuntamenti e le proprie cause per motivi di salute, evitando così di subire perdite patrimoniali.
Pertanto, ha concluso la Suprema Corte, il danno patrimoniale da contrazione dei redditi derivanti dalla professione forense, in caso di infortunio, non è in re ipsa: al contrario, ai fini del risarcimento, è necessaria la precisa dimostrazione degli effettivi decrementi reddituali.
In buona sostanza, cari amici “semi imprenditori” (ma non troppo!), anche se vi “fate male” proseguite a lavorare, tanto ottenere un risarcimento è davvero un’esperienza “cassabile”!!