– di Mario Dusi.
Con la sentenza del 24 maggio 2022, n. 34943, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, escludendo che tale responsabilità potesse essere imputata all’ente per il reato commesso dal delegato alla gestione della sicurezza sul lavoro.
Nel caso di specie, la persona delegata alla sicurezza della ditta aveva messo a disposizione dei lavoratori un macchinario, pericoloso per la loro incolumità in quanto dotato di parti taglienti, senza avere adottato alcuna misura idonea ad eliminarne i rischi; a causa di tale condotta, una lavoratrice aveva subito lesioni colpose gravissime.
La società era stata condannata sia in I sia in II grado per l’illecito amministrativo, ex art. 25 septies, comma 3, del D.lgs. 231/2001, in relazione al reato descritto, poiché commesso da soggetto che, in virtù del ruolo e dei poteri conferiti, era dotato di autonomia gestionale e di poteri rappresentativi dell’ente (almeno nell’ambito della sicurezza sul luogo di lavoro), tali per cui le corti di merito avevano ritenuto di equiparare la sua figura a quella di soggetto in posizione apicale.
Interpretazione giudicata errata dalla Suprema Corte, secondo cui né il potere di adottare in piena autonomia decisioni sulla sicurezza (conferito, nel caso trattato, con una procura speciale), né il potere di rappresentanza (evinto dal fatto che il soggetto aveva firmato il DVR) erano sufficienti al fine di rendere il delegato una figura apicale con funzioni gestionali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a, del D.lgs. 231/2001.
La Corte ha precisato come la delega conferita (ai sensi dell’art. 16, del D.lgs. 81/2008) non potesse determinare il trasferimento della funzione datoriale, né la costituzione di una posizione apicale, avendo la stessa il solo scopo di sollevare il datore di lavoro da singoli incombenti in materia di sicurezza e prevenzione.
Allo stesso modo, la sottoscrizione del DVR non poteva costituire elemento sintomatico di poteri rappresentativi, dal momento che era stata apposta dalla persona delegata in qualità di RSPP, ovverosia di collaboratore ausiliario e non di datore di lavoro.
La Cassazione ha, pertanto, annullato la sentenza impugnata nella parte relativa all’individuazione di una figura apicale nel soggetto autore del reato, escludendo la sussistenza di responsabilità amministrativa in capo alla società ricorrente.