– di Mario Dusi.
La violazione del divieto del patto commissorio non vale ai fini dell’impugnazione del lodo arbitrale per contrarietà all’ordine pubblico: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza del 21 settembre 2022, n. 27615.
Nel caso trattato, la parte ricorrente aveva contestato il mancato riconoscimento, da parte della Corte di merito, del divieto di patto commissorio quale principio di ordine pubblico, riconoscimento che avrebbe consentito l’impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c.
Secondo la ricorrente, il divieto sancito dall’art. 2744 c.c. avrebbe fondamento nell’interesse dell’ordinamento ad impedire l’autotutela privata del creditore, attività in contrasto con il principio di ordine pubblico che riserva allo Stato il monopolio di tale funzione.
Sulla base di questo orientamento, il patto commissorio non danneggia solo il debitore, ma anche gli altri creditori che, non essendo a conoscenza di un “trasferimento commissorio”, fanno legittimo affidamento sul bene in garanzia, con lesione della par condicio creditorum, altro principio di ordine pubblico.
La Cassazione ha, tuttavia, ritenuto infondato tale motivo di ricorso.
L’art. 2744 c.c., infatti, benché sia una norma imperativa, non contiene, secondo la Corte, un valore insopprimibile dell’ordinamento, prevedendo semplicemente una tutela del patrimonio individuale del contraente più debole da parte di illecite coercizioni del creditore, senza però coinvolgere (così gli Ermellini) interessi fondamentali e generali della collettività.
Tant’è vero che, qualora non siano ravvisabili tali coercizioni, non è possibile configurare la nullità del patto; lo stesso legislatore ha espressamente escluso l’applicazione dell’art. 2744 c.c. nell’ipotesi di contratti di garanzia finanziaria che prevedano il trasferimento della proprietà con funzione di garanzia (art. 6, comma 2, del decreto legislativo del 21 maggio 2004, n. 170).
Il divieto di patto commissorio, pertanto, non rappresenta, secondo la Corte di Cassazione, un valore generale fondante dell’ordinamento che non può essere violato in alcun modo, dal momento che è l’ordinamento stesso a prevederne delle deroghe.