– di Mario Dusi.
Con la recente sentenza numero 29164 dell’ottobre 2021 la Cassazione ha proposto una serie di valutazioni relative al diritto, peraltro acclarato, della preponente di ridurre il portafoglio clienti dell’agente.
Nel caso specifico la riduzione del portafoglio clienti (che, di anno in anno, veniva nuovamente conferito all’agente) era stata dell’88%: la pronuncia della Suprema Corte si è imperniata sulla valutazione degli Accordi Economici Collettivi e del relativo articolo 2.
Tralasciando ogni commento sull’applicabilità degli AEC, e non potendo esaminare l’esatto wording contrattuale tra le parti, risulta facile commentare una sentenza che afferma i seguenti principi e concetti:
- Il giudizio circa la sussistenza (nel caso concreto) di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto della complessiva dimensione economica del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale.
- Assume rilievo solo la sussistenza di un inadempimento colpevole (e di non scarsa importanza), che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente tanto da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
- Si ravvisa una colpa della mandante (e dunque l’esistenza della giusta causa di recesso) nel caso in cui il comportamento della preponente determini una drastica riduzione degli affari dell’agente nella sua zona di competenza.
- Il diritto alla riduzione deve essere valutato a seconda del canone di correttezza e buona fede.
- La variazione imposta dalla preponente, qualora l’agente abbia dichiarato – di non volerla accettare, è considerata equipollente – per espressa volontà delle parti ad una comunicazione di preavviso di recesso da parte della casa mandante.
- Affinché tale libera decisione della preponente non si concretizzi in un sostanziale aggiramento della forza cogente di un contatto, è necessario che tale potere abbia dei limiti e che non sia esercitato fuori dai principi di correttezza e buona fede.
Certamente di questa pronuncia si dovrà tenere conto nelle prossime controversie tra preponenti e agenti commerciali.