– di Mario Dusi.
Qual è l’azienda che non abbia avuto l’esperienza di una controversia conclusa con un accordo? Quest’ultimo è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine alla diatriba: questo tipo di contratto viene denominato transazione.
Ebbene, in tema, una recente sentenza della Cassazione (n. 22557 del 21 aprile 2021) ha chiarito l’importanza della differenza tra transazione generale e transazione speciale e quanto sia, altresì, importante la condotta dalle parti anche posteriore alla stipulazione di questo contratto.
La Suprema Corte indica che espressioni molto generali nel testo non estendono l’oggetto del contratto: l’accordo generale chiude ogni controversia fra le parti, quello speciale solo un determinato affare a cui associare l’effetto estintivo. Risulta pertanto necessario, stabilire in concreto se una transazione sia generale o speciale; se ciò non viene espressamente pattuito con precisione, tale interpretazione rientra nei compiti del giudice di merito.
Ma cosa succede alla transazione se dopo la sua sottoscrizione vengono alla luce documenti nuovi?
Nel caso della transazione definita “generale” i documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti successivamente non influiscono sulla diatriba.
Nel caso invece di una transazione “speciale” i documenti successivi alla transazione possono determinare l’annullabilità dell’accordo, nel caso in cui il documento provi che una delle parti non poteva vantare alcun diritto oggetto di accordo all’epoca.
Nel caso in cui ci fossero più liti tra le parti nel medesimo momento e nello stipulare una transazione non si specifichino tutte le controversie, la transazione sarà valida soltanto su ciò su cui si è espressamente concordato la pattuizione tra le parti. Ciò che non è precisato nell’accordo ne rimane estraneo soprattutto nel caso in cui si dichiara di non avere più nulla a pretendere con la transazione, a norma dell’art. 1346 cod. civ.
È dunque più che necessario inserire in transazione il corretto numero di dati letterali riguardanti ciò che viene stipulato, per non lasciare il giudice di merito privo di fondamento su cui basarsi, aprendo così il varco a possibili successive controversie.