– di Mario Dusi.
Con sentenza numero 14062/2021 (depositata in data 21 maggio 2021) la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro è dovuta ritornare sulla tematica relativa al termine di prescrizione delle indennità sostitutiva del preavviso ed ex articolo 1751 del Codice Civile, per un agente di commercio.
Riferendosi ad una importante precedente (Cassazione numero 15798/2008, che già indicava la strada), la recente sentenza ha statuito che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex articolo 2948 numero 5 del Codice Civile e non all’ordinario termine decennale.
Il tutto a prescindere dalla natura retributiva/previdenziale dell’indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto subordinato o parasubordinato in essere. La Suprema Corte ha indicato che tale prescrizione più breve (rispetto a quella ordinaria) trova la sua ragione giustificativa nell’opportunità di sottoporre a prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivono ai rapporti lavoro, in quanto nati nel momento della loro cessazione, mirando così ad evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’esercizio di eventuali azioni troppo ritardate, rispetto all’estinzione del rapporto sostanziale.
Per gli Ermellini la previsione include qualsiasi credito del prestatore di lavoro, purché trovi causa nella cessazione del rapporto e quindi anche l’indennità sostitutiva del preavviso, con ciò mutando rispetto a dei precedenti (altresì indicati in sentenza) ossia le sentenze Cass. numero 9438/2000 e numero 36/2003.
La Suprema Corte da’ quindi continuità ai precedenti in tal senso (tra cui ancora Cass. numero 16139/2018), indicando in modo molto chiaro la tempistica esatta in cui pretendere ogni tipo di indennità dal punto di vista dell’agente di commercio nei confronti del preponente.