– di Gabriella Crosariol.
Una recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione (n. 2867-21) del 26.01.2021 ha chiarito la possibilità di aprire due o più successioni internazionali, quando il defunto straniero aveva immobili in Italia ed eventualmente in altri paesi.
La successione si apre quindi nel paese di ultima residenza del de cuius e segue la legge di tale paese per quanto riguarda i beni mobili, mentre nell’eventuale presenza anche di beni immobili, si deve aprire una successione parallela altresì nel paese dove sono siti tali immobili (con rinvio alla lex rei sitae).
Si ha così una “separazione tra legge regolatrice della proprietà mobiliare e legge regolatrice della proprietà immobiliare: la prima coincide con la legge dell’ultimo domicilio o dell’ultima cittadinanza del de cuius, la seconda, per i beni immobili, individuabile come lex rei sitae”
Il principio della scissione, del resto, proviene dal diritto romano “mobilia personam sequuntur, immobilia vero territorium” ed opera sia nelle successioni testamentarie che in quelle legittime.
Nelle successioni ereditarie internazionali si possono quindi aprire due o più successioni (in base alla presenza dei beni immobili in altri stati) formando due o più masse ereditarie, assoggettate a rispettivamente diverse regole locali.
Il principio dell’unità e universalità della successione, quindi, cede il passo al principio della scissione internazionale qualora ci siano anche beni immobili in altri paesi.
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