– di Mario Dusi.
Con sentenza numero 3255/2021 (depositata il 27 gennaio 2021) la Corte di Cassazione Penale torna sul delicato tema del rapporto tra reato per la violazione della disciplina dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, che si concretizza allorché l’impianto audiovisivo, finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale, viene installato sul luogo di lavoro in difetto di un accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
La mancata osservanza della prescrizione di cui sopra comporta un’ammenda da 154 a 1.549 Euro o con l’arresto da 15 giorni a un anno e sostanzialmente tutela il principio secondo il quale gli impianti audiovisivi ed altri strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possano essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possano essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di questi accordi gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il reato concretizza l’ipotesi di potenzialità del controllo a distanza dei dipendenti e, dunque l’installazione deve assolutamente prescindere dalla mera sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa.
Su tale tematica è intervenuta anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza 12 giugno 2016 – Barbulescu contro Romania), la quale afferma la necessità che gli strumenti di controllo possano essere usufruiti solo nel giusto equilibrio fra contrapposti diritti sulla base dei principi della ragionevolezza e della proporzionalità.
Nel caso che ci occupa la Corte Suprema ha escluso la configurabilità del reato concernente la violazione della disciplina di legge (come detto articolo 4 Legge 20 maggio 1970 numero 300) quando l’impianto audiovisivo di controllo a distanza – seppure installato sul luogo di lavoro, in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali, o di autorizzazione dell’Ispettorato Lavoro – sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale. Il tutto sempre però che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti o debba restare necessariamente riservato per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.
Anche di queste tematiche operative si occupa Dusilaw suggerendo ai clienti di voler anticipare la consulenza su queste delicato argomento, onde evitare successivamente lunghe e dispendiose controversie.