– di Niccolò Poli.
La mera conoscenza del promissario acquirente dell’assenza del certificato di abitabilità dell’immobile all’atto del preliminare non incide sulla sua volontà ad ottenere tale documento e sulla rilevanza di quest’ultimo.
La Suprema Corte con ordinanza n. 9226/2020 ha difatti affermato che l’assorbente interesse del promissario acquirente alla funzione economico-sociale dell’immobile e la sua commerciabilità e dunque l’interesse alla consegna del certificato di agibilità dell’immobile (soggetto ad abuso edilizio) giustifica il recesso di quest’ultimo nel caso in cui il promittente venditore non produca tutta la documentazione essenziale.
La mera menzione di una dicitura quale “non c’è il certificato di abitabilità” (come nella fattispecie in esame) non comporta pertanto la rinuncia dell’acquirente e la mancata produzione di tale documento da parte del promittente venditore ne comporta un grave inadempimento con conseguente, ribadiamo, legittimo e giustificato diritto di recesso da parte del promissario acquirente per fatto e colpa imputabile al promittente venditore, il quale sarà tenuto anche al pagamento del doppio della caparra.