– di Fabrizio Angella.
Con la conversione in legge del decreto Liquidita’ n. 23/2020, (Legge 40 del 5 giugno 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 06.06.2020) viene elevato a livello di legge il Protocollo condiviso Governo – parti sociali per la sicurezza negli ambienti di lavoro contro il Covid 19 del 24 aprile 2020, nonché le linee guida per le attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza Stato Regioni.
E’ stato infatti aggiunto al testo del decreto l’articolo 29 bis (“Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”) che testualmente prevede : «Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche’ mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale».
Ricordiamo che l’art. 2087 c.c., prevede che: “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Le previsioni dei protocolli di sicurezza adottati in questi mesi diventano quindi parte integrante degli obblighi fondamentali dei datori di lavoro per assicurare la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con le sanzioni conseguenti in caso di mancata applicazione.
Si evidenzia l’estrema importanza, quindi, di sottoporre ad aggiornamento, del caso non si fosse ancora provveduto, anche il Documento di Valutazione del Rischio (D.lgs 81/2008).