– di Niccolò Poli.
Vi sono specifiche norme che interessano il settore della sanità privata?
Sì; i primi articoli del Decreto Cura Italia (dal numero 3 al n.17) sono incentrati sul tema sanità.
Orbene, nello specifico, lo stato di emergenza ha concesso alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle Aziende Sanitarie di acquistare ulteriori prestazioni sanitarie dai soggetti accreditati anche in deroga ai limiti di spesa regionali.
Attenzione, il secondo comma dell’articolo 3, stabilisce altresì la possibilità di stipulare accordi contrattuali anche con strutture sanitarie non accreditate, in caso di insufficienza di quelle accreditate.
Tali strutture suppletive, seppur non accreditate, dovranno comunque essere autorizzate all’esercizio ai sensi dell’art. 8-ter del D.lgs. 502/1992.
La norma parla di contratti e prevede un stanziamento di spesa (diverso da Regione a Regione): vi sarà pertanto un corrispettivo economico.
Come Struttura posso sollecitare la contrattazione?
Si sottolinea sin d’ora come nulla vieti alla stessa struttura di stimolare gli Enti pubblici alla stipulazione di accordi (a volte idonei a sopperire all’attuale carenza di cure ed assistenza per i pazienti) al fine di collaborare nella gestione della pandemia ed eventualmente anche al fine di evitare imposizioni unilaterali.
E se non volessi mettere a disposizione la mia Struttura?
Attenzione! Non solo il comma 3 dell’articolo 3 prevede che, su richiesta delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, le strutture private mettano a disposizione il proprio personale, i propri locali e le proprie attrezzature ma l’articolo 6 prevede espressamente la possibilità in capo al Capo del Dipartimento della protezione civile, così come al Commissario straordinario (per forza del Prefetto ex art 122) di provvedere alle requisizioni in uso o in proprietà di beni mobili e immobili: eventuali ricorsi giurisdizionali non sospendono l’efficacia dei menzionati provvedimenti.
Ricevo comunque un corrispettivo?
Sì; in ma in mancanza di preveniva trattativa e accordo invece che derivare da un contratto con gli Enti sarà disciplinato dall’articolo 6, comma 4, il quale prevede una indennità di requisizione parametrata su specifici valori non soggetti ad accordi (salvo quanto previsto dall’articolo 8-quinquies e sexies del D.Lgs 502/1992) .
Non più accordi sui corrispettivi ma parametri di indennizzo.
La mia struttura deve avere delle caratteristiche specifiche?
Non vi sono specifiche indicazioni nel decreto tuttavia si dovranno tenere in debita considerazioni le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali, ossia la circolare prot. GAB 2619 del 29 febbraio 2020 e la circolare prot. GAB 2627 del 1 marzo 2020 (quest’ultima maggiormente specifica per le strutture accreditate), a mezzo delle quali il Ministero della Salute tenta di fornire indicazioni sia da un punto di vista terapeutico che da un punto di vista organizzativo e amministrativo (soprattutto in tema di veicolazione delle informazioni) nella gestione dei casi di pazienti affetti da Covid-19.
Quindi i miei locali e la mia Struttura non subiranno modifiche?
Potrebbero. Difatti l’articolo 4 prevede la possibilità in capo alle “Regioni ed alle provincie autonome di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private”.
Che durata avranno gli accordi?
Comunque non oltre il termine dello stato di emergenza che, ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, è stato fissato per il 31 luglio 2020.
Devo fornire una specifica formazione al mio personale?
La norma in questione non prevede ulteriori obblighi formativi rispetto a quelli già previsti sin d’ora anche prima della pandemia.
Tuttavia, anche al fine di prevenire eventuali imputazioni di responsabilità, parrebbe opportuno far svolgere corsi di formazione specifici (anche in linea con le indicazioni fornite dall’ISS nell’ambito del suo Rapporto Covid-19 n. 2/2020).
Ma che responsabilità ho a seguito del Decreto?
Ad avviso dello scrivente si dovrà certamente sottostare, per quanto compatibile con lo specifico settore, alle indicazioni in tema di smart working (o lavoro agile), soprattutto per il proprio personale amministrativo, nonché al Protocollo sottoscritto tra imprese e parti sociali in tema di tutela della salute dei lavoratori maggiormente improntato su modelli preventivi “su misura” piuttosto che su meri formalismi.
Ovvio come la questione divenga maggiormente più complessa allorquando le Pubbliche istituzioni possano intervenire in via temporanea sulla nostra Struttura, per esempio allestendo un’area provvisoria (anche solo esterna rispetto ai locali della struttura sanitaria).
In tali circostanze di commistione nell’amministrazione del bene così come del personale da parte della PA all’interno dei locali o nelle aree di proprietà del privato ovvio come quest’ultimo si ritrovi nella necessità di dover essere ancor più tutelato da professionisti al fine di prevenire possibili imputazioni di responsabilità; vi è più in un momento storico in cui le richieste di risarcimento sono concentrate e veicolate dal legislatore nei confronti della Struttura Sanitaria.
In conclusione
Tante le perplessità derivanti dalla lettura del decreto Cura Italia, perplessità che chi fa impresa, offrendo un servizio di primaria importanza, giustamente solleva.
Dal problema della tutela dei lavoratori (anche non propri) a come ottenere i fondi messi a disposizione dal Governo (in attesa dei vari decreti ministeriali e degli enti preposti), dall’esecuzione ed interpretazione dei contratti (nazionali ed internazionali) a seguito dell’evento straordinario, sino alle responsabilità in tema di privacy.
Ma come sempre, prevenire sarà meglio che curare.
Per maggiori approfondimenti scrivete a n.poli@dusilaw.eu