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– di Serena Cappiello.

Con il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 si è cercato di riordinare l’elevata mole di norme introdotte in questo periodo di emergenza: sono state previste nuove misure e restrizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19 e nuove ed ulteriori sanzioni sono state introdotte per chi viola le predette misure.

Il cittadino può spostarsi liberamente e come?

Il citato decreto prevede che le persone debbano rimanere a casa: gli eventuali spostamenti devono essere giustificati da comprovate esigenze lavorative, casi di assoluta urgenza (per trasferimenti in comune diverso), situazioni di necessità, come ad esempio fare la spesa (per spostamenti all’interno dello stesso comune) e, infine, per motivi di salute.

Nel caso in cui una persona decida di lasciare la propria abitazione, deve giustificare il proprio spostamento, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un’autocertificazione: l’ultimo modello, che viene imposto, di autodichiarazione è datato 26 marzo 2020 a va sempre predisposto in almeno due copie, di cui una da rilasciarsi alle autorità in caso di controllo.

Quali sanzioni sono previste per il mancato rispetto delle prescrizioni sugli spostamenti?

L’art. 4 del DL 19/2020, contiene il nuovo sistema sanzionatorio delle violazioni delle misure di contenimento. In particolare, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene attraverso l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo. Qualora la violazione si verifichi nell’esercizio di un’attività commerciale viene prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Le nuove sanzioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del DL 19/2020 (ossia prima del 26.03.2020), ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima, ridotta alla metà.

E’ ancora prevista l’applicazione di una sanzione strettamente penale?

Si rammenta che prima dell’entrata in vigore di questo ultimo (per ora!) Decreto, le eventuali violazioni erano sanzionate penalmente ex art. 650 codice penale, ossia “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei Euro”.

Attraverso il nuovo sistema sanzionatorio, si eviterà un eccessivo carico di lavoro in capo alle Procure e sulla Giustizia in generale. In tal senso, il trasgressore potrà, eventualmente, decidere di contestare la sanzione, attraverso l’opposizione a sanzioni amministrative.

Le sanzioni per le violazioni dei divieti elencati dal Decreto sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure di carattere regionale e infraregionale sono irrogate dalle stesse autorità che le hanno disposte.

In caso di reiterazione della medesima disposizione è previsto il raddoppio della sanzione amministrativa e quella accessoria è applicata nella misura massima.

In materia di pagamento, la somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, il D.L. 18/2020, infatti, ha innalzato da 5 a 30 giorni il termine entro cui il il trasgressore può pagare la sanzione beneficiando dello sconto (fino al 31 maggio).

Il DL 19/2020, prevede, altresì, l’arresto da 3 a 18 mesi e ammenda da euro 500 a 5.000, in caso di violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per le persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus, punita ai sensi dell’art. 260 del T.U. delle leggi sanitarie.

La nuova contravvenzione trova applicazione salvo il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica, art. 452 c.p. dove la pena è la reclusione fino a 5 anni, ovvero altri più gravi reati.

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