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– di Simona Tempra.

Quali sono le principali forme di intervento a sostegno della liquidità per le Imprese, Liberi professionisti e consumatori, previste dal Decreto Legge 18/2020, attraverso il sistema bancario italiano?

Il Decreto Legge “Cura Italia” ha introdotto diversi strumenti a sostegno delle Imprese, dei liberi professionisti e dei consumatori. Qui di seguito una brevissima sintesi delle principali misure.

  1. Fondo Centrale di garanzia PMI – ART. 49: è stato potenziato in termini di utilizzo economico, l’accesso al fondo è stato reso gratuito ed è utilizzabile anche per operazioni di rinegoziazione del debito.

Quale è la durata della misura?

Le misure resteranno in vigore fino al 31/12/2020

Quali sono i soggetti che possono accedere al Fondo di Garanzia?

Solo le imprese “in bonis” e quindi sono escluse le imprese che sono classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria.

E’ però prevista la possibilità – per le operazioni di importo fino a 100.000 Euro – di accesso al Fondo, anche da parte di imprese che registrino tensioni con il sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia.

Sono previste facilitazioni per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;

  1. Misure relative ai mutui “prima casa” – ART. 54: la misura prevede l’attuazione e l’estensione del Fondo di Solidarietà mutui “prima casa” che prevede la possibilità per i lavoratori subordinati e para – subordinati di chiedere la sospensione delle rate del mutuo (fino a 18 mesi) in caso difficoltà economica.

Quali sono gli interventi stabiliti dal D.L.?

  • L’ammissione ai benefici del Fondo è stato esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21/02/20 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data), un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività, causa emergenza coronavirus;
  • Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Quale è la durata della misura?

Le misure resteranno in vigore fino al 17/12/2020

  1. Moratoria ex lege – ART. 56

Il decreto legge ‘Cura Italia’ prevede una moratoria per le micro, piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali.

Quali sono le principali misure previste?

Limiti alla revoca di affidamenti e sospensione mutui:

  • le aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, possono essere utilizzati sia per la parte già utilizzata che per quella non ancora utilizzata e non possono essere revocati dalle Banche, neanche in parte, fino al 30 settembre 2020;
  • i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre sono prorogati – alle medesime condizioni – fino al 30 settembre 2020;
  • è sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale.

Quali sono le imprese e i soggetti che possono accedere alla moratoria?

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori, purché si tratti di imprese “in bonis”. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Gli Istituti di Credito sono obbligati ad accettare la moratoria richiesta?

Sì. Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria (ovviamente nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”).

Come posso richiedere la moratoria?

Le Imprese possono inviare comunicazione via pec (o con altri meccanismi che consentano di accertare la data certa della comunicazione) al proprio Istituto di Credito. L’Impresa deve autocertificare una serie di circostanze espressamente previste dalla normativa e tra le altre:

  • quale è il finanziamento per cui si chiede la moratoria;
  • di aver subito carenza di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Quale è la durata della misura?

Le misure avranno effetto fino al 30/09/2020

  1. Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) – ART. 50

I titolari di azioni o obbligazioni emesse dagli Istituti di Credito posti in liquidazione coatta amministrativa nel periodo tra il 16/11/2015 e il 01/01/2018 possono ottenere un anticipo dell’indennizzo spettante nel limite massimo del 40% dell’importo dell’indennizzo riconosciuto come dovuto.

NB= il termine per la presentazione delle domande di indennizzo è stato esteso al 18/06/2020, rispetto al precedente termine fissato al 18/04/2020.

  1. Incentivo alle imprese bancarie e industriali a cedere i loro crediti incagliati o deteriorati mediante la conversione delle loro Attività Fiscali Differite in Crediti di imposta – ART. 55

In cosa consiste questa misura?

La norma prevede – in estrema sintesi – la possibilità, per il cedente di un credito deteriorato, di trasformare in credito d’imposta, con effetto dalla data di efficacia della cessione del credito medesimo, le attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali o eccedenze di ACE non ancora fruite o dedotte.

A quali imprese si applica questo incentivo?

Solo alle imprese “in bonis”: restano perciò escluse le società per le quali sia accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza secondo le vigenti normative in tema di crisi impresa.

Nell’ambito di un gruppo societario, le cessioni di crediti deteriorati tra società tra loro collegate e/o partecipate, è utilizzabile l’incentivo?

No. per espressa previsione del D.L., sono escluse dall’incentivo le operazioni di cessione di crediti deteriorati “infra-gruppo”.

Cosa si intende per “crediti deteriorati” ai sensi della normativa?

I crediti che il cui inadempimento si protrae per oltre 90 giorni dalla scadenza.

Quale è la durata della misura?

Le misure resteranno in vigore fino al 31/12/2020

  1. ULTERIORI MISURE PREVISTE DAL D.L. “CURA ITALIA”

Il decreto legge prevede ulteriori misure rispetto a quelle sopra indicate che riguardano finanziamenti da parte di soggetti che non hanno accesso ai benefici del Fondo di Garanzia PMI, disposizioni a favore delle Regioni, disposizioni a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema paese, misure in favore del settore agricolo e della pesca, dello spettacolo cinema ed audiovisivo.

Per ulteriori approfondimenti scrivete a s.tempra@dusilaw.eu