– di Laura Basso.
Con l’ordinanza n. 5766 depositata il 03.03.2020, la Cassazione riafferma come anche nel trust con finalità liquidatoria, solo se dall’atto istitutivo emergono chiaramente i creditori beneficiari delle successive disposizioni traslative a cui è chiamato il trustee ed è esclusa la possibilità che eventuali beni residui dalla liquidazione possano ritornare al disponente, l’atto di dotazione realizza un trasferimento reale di beni al trustee e, per ciò stesso, sconta l’imposta di successione e donazione in misura proporzionale, calcolabile tra l’1 e l’8% in base alla relazione tra il disponente ed i beneficiari individuati. In mancanza di detti requisiti, non ha luogo quel trasferimento della ricchezza che costituisce il presupposto impositivo di cui al D.L. 262/2006.
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