– di Mario Dusi.
Con sentenza del 4 settembre 2019 la Corte di Giustizia Europea (in causa C-347/18) ha non solo esaminato la fattispecie relativa alla possibilità di adire la stessa nell’ambito di una richiesta da parte di un Giudice dell’Esecuzione (di uno Stato membro) ma anche la possibilità di apporre (o meno) la formula esecutiva europea ad un decreto ingiuntivo italiano (e dunque con una richiesta di intervento non svolta in corso di una causa ma nel corso di un’attività extra giudizio).
La medesima sentenza ha anche affermato che l’articolo 53 del Regolamento 1215 del 2012 (relativo al riconoscimento delle sentenze in tutta Europa e alla possibilità di apporre alle medesime la formula esecutiva) debba prevalere rispetto alla direttiva 93/13 sulla tutela dei consumatori.
Nella fattispecie che ci occupa un avvocato di Milano ha richiesto ad una cliente tedesca il pagamento della propria parcella; il medesimo procuratore aveva chiesto l’emissione di un decreto ingiuntivo in Italia. Ottenuto e non opposto lo stesso aveva chiesto l’applicazione della formula esecutiva europea, ai sensi del menzionato Regolamento 1215/2012.
A quel punto il Giudice dell’Esecuzione italiano, valutando la possibilità di tutelare il consumatore che (residente in Germania) avrebbe dovuto essere citato avanti quei giudici, ha richiesto l’intervento della Corte Europea.
Esaminata la vicenda la Corte ha preferito mantenere la unitarietà dell’applicazione delle norme del Regolamento 1215/2012 (sulla circolazione delle sentenze europee), così come emesse dall’organo di emissione, vietando al medesimo ufficio di valutare successivamente al riconoscimento se le disposizioni contenute nella norma siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione.
Come noto negli ultimi anni lo spazio giuridico europeo si è sempre più sviluppato; mantenere ferrei i presupposti sulla applicazione delle norme è necessario per una rapida circolazione a livello europeo delle sentenze e per una maggior tutela (e certezza) anche per l’attività commerciale.