– di Mario Dusi.
È oramai pacifico, pare a chi scrive, come sia a livello italiano che internazionale l’uso dei meccanismi normativi di cui al D.Lgs. 231/2001 trovi sempre più ampi margini di applicazione (vedasi al riguardo articolo già pubblicato sulla applicazione della direttiva UE 2017/1371).
Sicuramente il legislatore italiano tenta con normative di primo e secondo livello in ogni modo di usufruire dei concetti e dei meccanismi della norma italiana per regolamentare i vari rapporti.
In tal senso l’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 32 del 20 gennaio 2016 aveva dedicato un apposito paragrafo (a pagina 37 della medesima) proprio suggerendo agli enti no-profit di dotarsi di un Mog e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello, nonché sull’aggiornamento dello stesso. Veniva poi conferito con la medesima delibera alle stazioni appaltanti l’onere di verificare l’osservanza da parte di organismi del terzo settore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e prevedere, in caso di partecipazione degli enti no-profit a bandi di gara pubblici, quale elemento di partecipazione (e/o soglia di ingresso) proprio l’esibizione del Mog stesso.
In questo momento storico, in cui gli enti del terzo settore hanno un notevole impiego, legato anche alla recente normativa in tema ed alla interpretazione della medesima, ecco che la precisa applicazione della menzionata delibera ANAC diviene determinante per la creazione e il mantenimento di un mercato assolutamente e non a rischio di reati presupposto.