– di Mario Dusi.
I concetti espressi ed usufruiti dal D.Lgs. 231/2001 sono, all’evidenza, corretti ed apprezzati a livello internazionale tanto che il Parlamento e il Consiglio EU intendono farli applicare anche a livello europeo.
Infatti la direttiva UE 2017/1371 (del 5 luglio 2017) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, il cui recepimento è previsto entro il 6 luglio 2019 va esattamente in questa direzione.
La direttiva di cui sopra prevede la responsabilità delle persone giuridiche, con relative sanzioni, nel caso in cui le medesime in materia di entrate, derivanti dalle risorse provenienti dall’Iva, compaiono reati gravi contro il sistema comune dell’Iva stesso, ossia qualora errori ed omissioni siano connesse al territorio di due o più Stati Membri dell’Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di Euro. La direttiva ritiene responsabili le persone giuridiche in ordine alla commissione di tali reati a loro vantaggio da parte di qualsiasi soggetto a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica.
La norma EU, che a breve troverà dunque applicazione prevede gli stessi meccanismi, come detto, del D.Lgs. 231/2001 ipotizzando la rappresentanza dell’azienda (diretta e formale, oppure legata al potere di adottare decisioni per conto della medesima persona giuridica) con illeciti svolti a vantaggio della persona giuridica stessa e prevedendo una responsabilità basata sulla mancata sorveglianza o il mancato controllo della società che abbia reso possibile la commissione del reato.
Non pare un caso, a chi scrive, che le sanzioni che devono essere previste dagli Stati Membri, si incentrano oltre che su sanzioni pecuniarie (penali e non penali) anche sull’esclusione del godimento di un aiuto pubblico, sull’esclusione temporanea o permanente da procedure di gara pubblica e alla interdizione (temporanea o permanente) di esercitare le attività commerciali. La norma europea giunge addirittura a prevedere (eventualmente) l’assoggettamento della società a sorveglianza giudiziaria, nonché provvedimenti giudiziari di scioglimento e la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti usati per commettere il reato.
Come si può notare da una prima lettura della norma si evincono dunque esattamente i medesimi presupposti previsti dall’applicazione della 231/2001 a livello italiano, con ciò evidentemente aprendo un pertugio per l’eventuale applicazione della responsabilità delle persone giuridiche a livello europeo una nuova via volta al maggior controllo dei mercati e ad una maggiore trasparenza dei medesimi.