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– di Mario Dusi.

Con ordinanza depositata in Cancelleria il 18 marzo 2019 la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili (provvedimento numero 7621 del 2019) ha affrontato in modo davvero preciso tutta una serie di aspetti, per così dire preliminari, alla valutazione di un Trust, soprattutto in ordine alla nullità del medesimo.

In più di 20 pagine la Suprema Corte esamina svariate tematiche sulla giurisdizione, sull’applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, nonché le varie convenzioni e regolamenti cosiddetti di Bruxelles, affrontando anche il testo dell’articolo sulla proroga di competenza nell’atto istitutivo del Trust (oggetto di giudizio), basato sulle norme delle Isole Cayman, approfondendo anche le tematiche interpretative di quella legge, oltre che della terminologia anglofona.

In buona sostanza la Suprema Corte ha innanzitutto osservato che, la proroga di competenza (al foro delle Cayman) non si applica ad una domanda di nullità del Trust se la relativa clausola dell’atto istitutivo preveda esclusivamente la competenza del foro dell’Isola, “for the administration of the Trust”. Ebbene la administration del Trust non copre la sua valutazione in tema di validità e/o nullità del rapporto considerato nel suo complesso.

Secondariamente la Corte esamina la tematica della legittimazione del beneficiario ad agire (sostanzialmente riconoscendola) e, in forza del fatto che il trustee aveva sede in Svizzera, ritiene applicabile la Convenzione di Lugano 2007.

Stante poi la residenza in Italia dei beneficiari – aventi una posizione latu sensu creditoria e il diritto di approfondire e verificare la natura del Trust – gli Ermellini, ricorrendo ai Regolamenti Bruxelles 1 e 1bis, hanno fondato la giurisdizione nel luogo di domicilio del beneficiario (in Italia appunto), riconoscendo un vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullità e la domanda di restituzione dei beni, ai quali la beneficiaria potrebbe avere un’aspettativa giuridicamente tutelabile.

Last but not least la Suprema Corte ribadisce in decisione che l’istanza di regolamento di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione ma uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto reale o potenziale sulla potestas iudicandi del giudice adito.

Essa può dunque anche non contenere specifici motivi di ricorso – cioè l’indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme o delle ragioni su cui si fonda – dovendo solo recare a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di Cassazione di conoscere gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere.

Chi opera nell’articolato mondo del Trust sa che le indicazioni della Suprema Corte sono determinanti ai fini di una corretta pianificazione della costituzione di questa importante struttura giuridica nel sistema giuridico italiano, in attesa di una specifica e precisa norma interna in materia.