– di Fabrizio Angella.
Nell’attuale scenario economico internazionale, con la globalizzazione ed il crescere dei mercati dove le imprese vanno ad operare, aumenta il numero di lavoratori distaccati, rendendosi necessario adeguare e migliorare la normativa, sia nazionale che europea. In tema, il Parlamento Europeo con la Direttiva in commento ha rafforzato il contrasto all’abuso dell’istituto del distacco dei lavoratori all’estero.
Gli Stati membri hanno ora tempo due anni dall’entrata in vigore della Direttiva (cioè dal 27/07/2018) per adeguare le proprie norme interne alle nuove regole europee.
Per lavoratore distaccato si intende quel prestatore che, per esigenze dell’impresa e per un periodo limitato, viene inviato dal datore di lavoro a prestare un servizio in un altro Stato membro, permanendo quindi il suo rapporto di lavoro con l’impresa che lo invia all’estero.
La precedente direttiva (96/71/CE) relativa distacco dei lavoratori era nata con l’intento di regolamentare e contemperare alcuni principi nell’ambito specifico dei lavoratori distaccati: da un lato, sostenere la libera circolazione dei medesimi e garantire la parità di condizioni per la prestazione transfrontaliera dei servizi in modo da renderla il maggiormente libera possibile; inoltre, tutelare i diritti dei lavoratori distaccati, garantendo un insieme comune di diritti sociali.
Ora la nuova disciplina prevede innanzitutto regole più stringenti, a partire dalla riduzione da 24 a 12 mesi, (ma prorogabili a 18) del periodo nel quale il lavoratore distaccato (in ambito comunitario) mantiene il regime previdenziale del Paese di provenienza.
Viene inoltre rafforzato il principio di parità di trattamento retributivo fra lavoratori “interni” e lavoratori “distaccati”, prevedendo l’obbligo per gli Stati membri di pubblicare in un sito web (ufficiale e nazionale) tutti gli elementi costitutivi dello stipendio (determinati da disposizioni legislative, regolamentari, o da contratti collettivi).
In tal contesto, gli Stati membri dovranno quindi provvedere affinché le imprese distaccatarie garantiscano ai lavoratori distaccati le stesse condizioni riconosciute ai dipendenti interni, sulla base di tutte le vigenti disposizioni legislative.
Particolare attenzione dovrà essere posta sui periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, sulla durata minima dei congedi annuali retribuiti, sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sulle condizioni di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; inoltre, dovranno essere garantite parità di condizioni di alloggio dei lavoratori, e identiche indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
Vediamo qui di seguito le più rilevanti novità da applicare nella regolamentazione del distacco dei lavoratori all’estero:
- Retribuzione: si applicherà dal primo giorno di distacco, cosicchè i lavoratori distaccati possano beneficiare immediatamente della stessa retribuzione dei lavoratori locali, dello Stato membro ospitante.
- Distacco a lungo termine: Si considera distaccato a lungo termine il lavoratore all’estero dopo 12 mesi di permanenza; si avrà inoltre la possibilità di prorogare di altri sei mesi il distacco. Dopo 12/18 mesi il lavoratore distaccato sarà soggetto pressoché completamente al diritto del lavoro del paese ospitante.
- Agenzie di lavoro interinale: queste dovranno garantire ai lavoratori distaccati le stesse condizioni che applicano ai lavoratori temporanei assunti nello Stato membro in cui si svolge il lavoro.
- Viene rafforzata la cooperazione tra gli Stati membri contro le frodi e gli abusi in materia di distacco transnazionale, dunque con un maggiore controllo sulle aziende.
DusiLaw Legal & Tax, fornisce consulenza e assistenza alle aziende per pianificare e correttamente regolamentare i distacchi dei propri dipendenti all’estero.