+39 02 55188121 staff@dusilaw.eu

– di Laura Basso.

Col decreto n. 414 del 29.01.2018, il Tribunale di Volontaria Giurisdizione di Ancona, confermando la propria giurisdizione, accoglie la domanda del trustee – di un trust successorio regolato dalla legge di Jersey – relativa al Beddoe Order, con ciò autorizzando l’attore ad attingere dal Trust Fund le risorse necessarie al pagamento delle spese legali del trust, nel procedimento di impugnazione delle disposizioni testamentarie istitutive del medesimo, da parte degli eredi del decuius disponente, ritenutisi lesi, nei loro diritti successori, dalla disposizione mortis causa.

La pronuncia del Tribunale di Ancora è particolarmente importante in quanto:

  1. ottempera alla clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’atto istitutivo di Trust il quale, pur sottoponendo il Trust alla legge ed alla giurisdizione di Jersey, prevedeva il ricorso al giudice ordinario in tema di autorizzazione del trustee ad utilizzare i fondi in Trust per sostenere spese legali derivanti da procedimenti giudiziali involventi il Trust medesimo (d. Beddoe Order). La possibilità di ricorrere al giudice ordinario quale deroga in favore del giudice di un altro paese con il quale esista una Convenzione, un Accordo o Regolamento (Cass. n. 14041 del 20.06.2014) è prevista dall’art. 5 del Regolamento Europeo 44/2001 che consente, alternativamente, di privilegiare le giurisdizioni nelle quali il trust, il disponente o il beneficiario abbiamo inteso stabilire il proprio domicilio, rispetto a quella naturale del paese della legge regolatrice scelta dal decuius, sicché, nel caso di specie, l’Italia ha valida giurisdizione, atteso che i soggetti coinvolti nella vicenda ivi risiedevano tutti.
  2. Conferma la pratica, diversamente insita negli ordinamenti di common law, rappresentata dall’ingerenza naturale del giudice nella vita del Trust, a supporto dell’attività del trustee, rendendo maggiormente efficiente il funzionamento dei trust interni. E ciò in quanto l’inherent jurisdiction costituisce adempimento alle obbligazioni che l’Italia ha assunto con la ratifica de la Convenzione de L’Aja, con la conseguenza che le fattispecie di volontaria giurisdizione devono essere ampliate per comprendere quelle che normalmente sono previste dagli ordinamenti di origine ed adottate dal giudice locale. In caso contrario, la Convenzione non sarebbe pienamente riconosciuta perché i soggetti del trust dovrebbero adire necessariamente i giudici degli ordinamenti di origine, imbattendosi in difficoltà, non solo economiche, che potrebbero annullare gli obiettivi che la Convenzione si è posta.

Nella fattispecie inoltre, la Corte di Ancona afferma la propria giurisdizione altresì in quanto la ridetta clausola è inopponibile ai legittimari, ritenuti terzi rispetto all’atto stipulato dal dante causa che vincolerebbe solamente il disponente ed il trustee.

Per approfondimenti in tema di trust, www.dusilaw.eu, l.basso@dusilaw.eu