– di Laura Basso.
“Nell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto bene in trust, lo stato soggettivo del terzo, rilevante nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso, è quello del beneficiario e non quello del trustee. Ed il beneficiario è litisconsorte necessario esclusivamente nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso”.
Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 13388 del 29 maggio 2018, che, con l’occasione, offre una puntuale analisi giuridica degli elementi costitutivi del trust, in rapporto all’azione revocatoria.
Ribadisce la Suprema Corte che l’azione revocatoria ex art 2901 c.c. dell’atto di dotazione di beni in trust è indirizzata nei confronti dell’atto di disposizione patrimoniale – mediante il quale il patrimonio viene intestato al trustee – e non dell’atto istitutivo del trust, il quale costituisce il fascio di rapporti che circonda l’intestazione del bene ed è neutrale dal punto di vista dello spostamento patrimoniale.
Tuttavia, ai fini dell’integrazione dell’elemento costitutivo dell’azione revocatoria, il rapporto sostanziale del trust deve comunque essere considerato in quanto strumentale all’individuazione del profilo di gratuità o onerosità dell’atto di disposizione patrimoniale.
La gratuità o onerosità dell’atto dispositivo si desume dal profilo dell’interesse che qualifica il rapporto di trust, che è quello del beneficiario rispetto al bene conferito e dunque dal rapporto tra il disponente ed il beneficiario.
Nel trust a scopo di famiglia (o dotazione patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia), il disponente realizza un atto di liberalità in favore dei beneficiari – o comunque finalizzato all’adempimento di una obbligazione naturale – e non di un obbligo contratto a diverso titolo nei confronti dei beneficiari medesimi. E L’onerosità dell’atto di disposizione patrimoniale non può essere posta in relazione all’eventuale compenso stabilito per l’opera del trustee, che rappresenta la remunerazione del mandato conferito e pertanto estranea al rapporto di trust.
Il settlor del trust familiare realizza pertanto un atto dispositivo a titolo gratuito in rapporto al quale lo stato soggettivo del terzo, rilevante ex art. 2901 co. 1 n. 2 c.c che è quello del beneficiario, non è elemento costitutivo della fattispecie. Il terzo, che potrebbe, infatti, anche non essere a conoscenza dell’atto dispositivo, non è pertanto litisconsorte necessario nell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust ed il suo stato soggettivo acquista rilievo nel solo caso di atto di disposizione patrimoniale nell’ambito di trust a titolo oneroso.
Lo studio legale Dusilaw Legal&Tax approfondisce costantemente l’evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa al trust, oltre che i rapporti tra questo istituto di origine anglosassone e l’ordinamento italiano, per la più adeguata applicazione alle esigenze patrimoniali inter vivos o mortis causa. (www.dusilaw.eu, l.basso@dusilaw.eu).