– di Laura Basso.
Con la sentenza n. 19376 del 3 agosto 2017, la Cassazione affronta il tema della partecipazione dei beneficiari al giudizio promosso dal creditore del disponente ex art. 2901 c.c. (ossia azione revocatoria) nei confronti del Trust, volto alla dichiarazione di inefficacia dell’atto di attribuzione di beni in Trust.
Precisa la Suprema Corte che l’effetto dell’atto di disposizione patrimoniale è rappresentato dalla dissociazione tra l’intestazione dei beni a nome del trustee e la titolarità dell’interesse ai beni, che è quello del beneficiario.
Ai fini dell’azione revocatoria, il profilo dell’intestazione del bene comporta la legittimazione passiva del trustee in quanto titolare del diritto ceduto in base all’atto dispositivo e del quale si domanda l’inefficacia relativa – e non in quanto legale rappresentante del trust. Il trustee, infatti, “dispone in via esclusiva dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato” (Cass. n. 25800 del 22 dicembre 2015, Cass. n. 2043 del 27 gennaio 2017) e rappresenta “l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi”. I beneficiari, diversamente, non essendo titolari di diritti attuali sui beni, non sono legittimati passivi né litisconsorti necessari nell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni in Trust.
E ciò altresì in quanto l’instaurazione di un vincolo di destinazione sui beni, per effetto del Trust, oltre a non incidere sulla titolarità dei beni stessi, non implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei beneficiari, le cui posizioni sono soggette alla discrezionalità del trustee.
L’azione revocatoria avverso l’atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole andrà pertanto posta in essere nei confronti unicamente del trustee: non del Trust in persona del trustee, né dei beneficiari (nemmeno litisconsorti necessari), i quali potranno essere chiamati in causa dal trustee e/o intervenire volontariamente nel giudizio, per evitare di essere pregiudicati in caso di revoca ed (eventualmente) concordare l’addebito delle spese di giudizio in caso di soccombenza.
Lo studio legale Dusilaw Legal&Tax approfondisce costantemente l’evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa al Trust, oltre che i rapporti tra questo istituto di origine anglosassone e l’ordinamento italiano, per la più adeguata applicazione alle esigenze patrimoniali inter vivos o mortis causa. (www.dusilaw.eu, l.basso@dusilaw.eu).