– Mario Dusi.
Corte EU – Sentenza in causa C – 645-16
La Corte di Cassazione francese ha investito la Corte di Giustizia della richiesta di una nuova interpretazione dell’articolo 17 della Direttiva 86/653/CEE (Coordinamento dei diritti degli Stati Eu in tema di agenti commerciali) in una vicenda nella quale una società, agente di commercio, si vedeva risolto il contratto nel periodo di prova e chiedeva, per l’attività svolta in quel periodo, comunque il pagamento della indennità di fine rapporto, ai sensi della direttiva applicabile.
Nella sentenza, la Corte Europea, da un lato osserva che la direttiva non disciplina la pattuizione di un periodo di prova, che dunque ricade nella libertà contrattuale delle parti; la direttiva stessa non vieta, ed anzi ritiene espressamente che la finalità del periodo di prova sia quello di facilitare la risoluzione del contratto aiutando la posizione del preponente, il quale a seguito del venir meno delle aspettative (inizialmente riposte nelle capacità dell’agente) intende sciogliere il vincolo contrattuale.
La menzionata sentenza statuisce che la disciplina dell’indennità e del risarcimento del danno, prevista nella direttiva agenti, è volta ad indennizzare l’agente commerciale per le prestazioni compiute, di cui il preponente continua a beneficiare anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, ovvero per gli oneri e le spese sostenute, ai fini delle prestazioni medesime.
I Giudici del Lussemburgo hanno dunque deciso che non possono essere negati all’agente le indennità o il risarcimento per il solo fatto che la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia avuto luogo durante il periodo di prova, sempre a condizione che ricorrano i presupposti per la concessione dell’indennità e/o del risarcimento, previsti dalla direttiva stessa.
Peraltro, anche il Legislatore italiano nel trasfondere le statuizioni della direttiva negli articoli del Codice Civile non ha previsto (segnatamente nell’articolo 1751) una qualsivoglia esclusione del diritto alla indennità, ivi regolamentata, nel periodo di prova.
La precisazione di questa sentenza rende più chiari i rapporti fra preponente ed agente, suggerendo (come regolarmente fanno i professionisti di questo studio, che si occupano della materia) una più specifica pattuizione contrattuale all’inizio del rapporto.