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– di Laura Basso.

Atteso che la L. 76/2016, nell’ottica di  assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile, dispone l’equiparazione del termine “coniuge” o equivalente, a quello di “parte dell’unione civile”, ovunque ricorrano (nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi), con riguardo ai profili successori prevede che alle parti dell’unione civile si applichino gli articoli del Codice Civile, dal 463 al 466, dal 536 al 586,  dal 737 al 751 e dal 768-bis al 768-octies, estendendo in tal modo, alla parte superstite dell’unione civile, i medesimi diritti successori riconosciuti al coniuge superstite.

Pertanto, i riferimenti al coniuge contenuti nelle citate norme vanno intesi come riferiti anche alla parte dell’unione civile, che viene pertanto tutelata, ad esempio, come segue:

Ex art. 565 c.c., nella successione legittima, l’eredità si devolve al coniuge – o alla parte dell’unione civile -, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

Allo stesso modo, ex art. 581 c.c. (Concorso del coniuge – o della parte dell’unione civile – con i figli); ex art. 582 c.c. (Concorso del coniuge – o della parte dell’unione civile – con ascendenti, fratelli e sorelle; ex art. 583 c.c. (Successione del solo coniuge – o della sola parte dell’unione civile -); ex art. 584 c.c. (Successione del coniuge – o della parte dell’unione civile –  putativo).

La parte dell’unione civile viene ricompresa tra i legittimari, ossia coloro a favore dei quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, oltre al coniuge, ai figli ed gli ascendenti. Alla parte superstite dell’unione civile trovano, pertanto, applicazione i seguenti principi:

Ex art. 540 (Riserva a favore del coniuge  – o della parte dell’unione civile -), pari alla metà del patrimonio dell’altro coniuge – o dell’altra parte dell’unione civile -, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Sicché, anche la parte dell’unione civile, come il coniuge, potrà reagire all’eventuale lesione dei diritti di riserva mediante l’azione di riduzione. Al coniuge – o parte dell’unione civile – anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (salva la facoltà di rinuncia) e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Ex art. 542 (Concorso di coniuge – o parte dell’unione civile – e figli): se chi muore lascia, oltre al coniuge – o alla parte dell’unione civile -, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge – o alla parte dell’unione civile -. Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge – o alla parte dell’unione civile – spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali.

Ex art. 544 c.c. (Concorso di ascendenti e coniuge  – o parte dell’unione civile -): quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge – o la parte dell’unione civile -, a quest’ultimo/a è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita, ai sensi del precedente comma, è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

Ex art. 463 c.c. (Indegnità): la parte dell’unione civile che versasse in una delle contemplate ipotesi, non potrà succedere in quanto indegna.

Sebbene richiamato, non sembra invece poter trovare applicazione l’art. 585 c.c. (successione del coniuge separato), mancando, nell’unione civile, una fase di separazione ed essendo contemplato solo il divorzio.

Anche la disciplina sulla collazione, unitamente a quella sul patto di famiglia vengono integrate mediante la previsione, accanto al coniuge, della parte dell’unione civile.

La parificazione al coniuge sopravissuto della parte superstite di una unione civile rende altresì possibile l’estensione del diritto all’ingresso della sua spoglia mortale nella tomba di famiglia dell’altra parte dell’unione civile, salvo il caso di scelta di altro luogo o differente modalità di sepoltura.

La parte superstite dell’unione civile non è solo successibile necessario, ma anche, in assenza di testamento, successibile legittimo. Si potrà quindi avere il concorso della successione legittima, sub specie di successione necessaria e della successione testamentaria, ove il testatore abbia disposto in ordine alla sola parte disponibile.

Pur in assenza di espressa previsione vanno poi estese, a favore della parte dell’unione civile, anche le particolari agevolazioni fiscali previste in materia successoria a favore del coniuge come, ad esempio quelle di cui al T.U.S. (d.lgs. 346/90).

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Diversa, invece, la situazione in caso di convivenza di fatto, irrilevante sotto il profilo dell’ordine dei successibili in quanto, alla parte superstite, la normativa non riserva la qualifica di legittimario.

I conviventi di fatto devono pertanto regolare i propri interessi (patrimoniali e non) post mortem, mediante testamento.

I diritti e/o le facoltà comunque garantite al convivente di fatto superstite, attengono a:

  1. diritto di godere della casa familiare, tuttavia in concorso con i figli del decuius, che avranno, tuttavia in tal senso, il diritto di essere preferiti.

 

  1. Diritto di abitazione nella casa di comune residenza, ma di proprietà del decuius, per due anni (tre anni se nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni. Il ridetto diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa; in caso di matrimonio; di contrazione di una unione civile o di una nuova convivenza di fatto.
  2. Diritto di succedere al decuius nel contratto di locazione della casa familiare di comune residenza.

 

  1. Diritto al risarcimento del danno in caso di morte derivante da fatto illecito, secondo quanto già riconosciuto in favore del coniuge.

Nessun diritto spetta – in assenza di disposizioni testamentarie – al convivente di fatto in caso di morte del compagno.

Inoltre, nessuna agevolazione fiscale è ad oggi prevista con riguardo alle disposizioni a titolo liberale o successorio in favore del convivente, il quale sarà tenuto al versamento dell’imposta di successione nella misura massima prevista dal T.U.S. (cioè all’8% prevista per le liberalità tra estranei), né beneficiano di alcuna franchigia (che viceversa opera per i coniugi e per le parti di un’unione civile).

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