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– di Mario Dusi.

La Corte di Cassazione italiana, con la sentenza numero 19376 del 3 agosto 2017, ha consegnato un ulteriore elemento utile ai giuristi per la valutazione della più internazionale delle fattispecie giuridiche, ossia il Trust.

Come noto non esiste in Italia una legge che regolamenta il Trust e dunque le singole valutazioni svolte dalla Corte di Cassazione sono determinanti ai fini di un chiaro e corretto inquadramento dell’istituto giuridico.

La menzionata sentenza dà una interessante definizione del Trust indicandolo come “un negozio istitutivo di natura programmatica ed unilaterale comprensivo di uno o più dispositivi di natura traslativa destinati al trasferimento dei beni al Trustee”.

Partendo da questo presupposto la Suprema Corte indica che solo quest’ultimo passaggio giuridico (ossia il trasferimento dei beni) è idoneo per giudicare le ragioni di potenziali creditori ed è quindi l’unico assoggettabile all’azione revocatoria.

Per tale motivo gli ermellini hanno escluso che i beneficiari del Trust siano legittimati passivi in un’azione revocatoria, avente ad oggetto i beni del Trust, quando non sono ancora titolari di diritti attuali su beni, come  previsto dal Trust stesso.

In sostanza l’istituzione di un Trust per motivi familiari, anche se effettuato da entrambi i genitori, non integra l’adempimento di un dovere giuridico, ma configura esclusivamente un atto a titolo gratuito.

Da tale inquadramento potranno certamente discendere, in futuro, svariati nuovi elementi di regolamentazione del Trust in Italia.

 

Mario Dusi

Avvocato in Milano

e Monaco di Baviera