– di Mario Dusi
Con sentenza 16601 del 5 luglio 2017 la Cassazione ha rivisto il proprio orientamento e la nozione di ordine pubblico, riconoscendo per la prima volta l’efficacia in Italia di tre sentenze emesse da Tribunali degli Stati Uniti, adottate in una causa relativa ad un incidente motociclistico, senza dunque cassare la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, la quale aveva espressamente escluso la violazione dell’ordine pubblico in questi tre casi.
Tale nuova valutazione emenda il precedente (di cui alla sentenza numero 1781 del 2012), secondo il quale nell’ordinamento italiano il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma solo in relazione all’effettivo pregiudizio subito del titolare del diritto leso.
Notoriamente i punitive damages consistono nel riconoscimento al danneggiato di una somma ulteriore rispetto a quella necessaria a compensare il danno subito, nel caso in cui il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave.
Con la menzionata sentenza numero 16601/2017 dunque la Suprema Corte indica che non è incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di risarcimento punitivo, nella misura in cui il riconoscimento di una sentenza straniera contenga tale pronuncia e laddove quest’ultima sia stata presa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscono la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa (ed i limiti quantitativi proporzionati al fatto illecito), nonché in forza di un giusto processo.
Si tratta di una novità di particolare rilievo che obbligherà i giuristi italiani ad un maggiore controllo ed approfondimento sui casi provenienti dagli Stati Uniti, e che sarà certamente foriera di tentativi di emulazione del concetto giuridico, anche all’interno del nostro sistema giuridico, soprattutto in relazione alle responsabilità legate ai produttori di beni che causino danni al consumatore finale.