– di Niccolò Poli
L’art. 1901 c.c. (in particolare il 3° comma) espressamente prevede “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese . La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita”.
Tale articolo risulta inserito all’interno del libro IV°, Capo XX, Sezione I titolata “Disposizioni Generali”, allo stato dunque pare ovvio che tale disposizione troverà applicazione per tutti i contratti di assicurazione, salvo che per le assicurazioni sulla vita (come espressamente previsto), e NON potrà essere derogata dalle parti in quanto la medesima norma risulta all’interno del novero delle disposizioni inderogabili, così come disposto ex art. 1932 c.c.
Pertanto ove l’assicuratore non agisca nel termine di sei mesi dalla scadenza del premio (o della rata) il contratto sarà risoluto di diritto. Tale termine, come da costante dottrina, non è termine di decadenza del diritto ad incassare i premi arretrati, ma “soltanto” un termine che va osservato per evitare la risoluzione di diritto del contratto.
Sul punto si precisa inoltre che, per costante orientamento giurisprudenziale, ove si ricorresse al procedimento monitorio il termine di 6 mesi sarà ritenuto rispettato solo ove venga notificato il decreto ingiuntivo prima della spirare del predetto termine (non sarà pertanto sufficiente la mera proposizione del ricorso entro 6 mesi dalla scadenza del premio o della rata; in tema Cass. 16830/2003, Cass. 23264/2010).
“La ratio della norma che prevede la risoluzione automatica in caso di inerzia dell’assicuratore è ravvisata nell’esigenza di rendere meno gravosa la posizione dell’assicurato, evitando che l’assicuratore, per lungo tempo inerte nel curare la riscossione del premio, possa mantenere in vita un rapporto da cui egli ritrae un esclusivo vantaggio, a seguito del persistere dell’obbligo dell’assicurato, decorso il periodo di tolleranza, di pagare il premio per l’intero periodo assicurativo, nonostante la cessazione della copertura del rischio” (Cass. 4849/1989).
Costituirebbe una soluzione abnorme e sperequata (come da Cass. 23264/2010) consentire all’assicuratore, il quale si trova in grado di compiere consapevolmente le sue scelte attivandosi per esigere i premi o lasciando che il contratto si risolva di diritto, di protrarre gli effetti contrattuali esclusivamente a suo vantaggio, pur restando esonerato dall’obbligo di prestare la garanzia della polizza.
Concludendo, in virtù di quanto disposto ex art. 1901, 3° comma, c.c., ove l’assicuratore non agisca nel termine di sei mesi dalla scadenza del premio non pagato il contratto si riterrà risoluto di diritto e l’assicuratore avrà diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese.
Ora, in merito a quest’ultimo punto, preme svolgere due ulteriori specifiche.
A. In merito al concetto di “premio relativo al periodo di assicurazione ancora in corso” costante giurisprudenza, avallata dalla dottrina, ha da sempre identificato il premio previsto per la durata della polizza (di norma annuale) a prescindere dall’eventuale rateizzazione del medesimo. Veniva quindi considerato il premio quale singola rata stabilita nel contratto, corrispondente al tempo che intercorre tra una scadenza e quella successiva a prescindere dagli eventuali frazionamenti dell’ammontare monetario del premio, i quali non venivano considerati periodi di assicurazione a sé stanti, ma parti, in danaro, dell’unico premio intero fissato per il periodo di assicurazione contemplato nel contratto.
Questo quanto previsto sino alla sentenza della Cassazione n. 23264 del 18.11.2010, con la quale la Suprema Corte ha affermato che “Ove il contratto abbia durata annuale ed il pagamento del premio sia stato suddiviso in periodi più brevi (trimestrali, semestrali, etc.), il periodo in corso è quello trimestrale o semestrale, coperta dalla singola rata”. Principio enunciato, in virtù della deroga espressa ex art. 1901 rispetto a quanto disposto al principio di cui all’art. 1458 in materia di efficacia retroattiva della risoluzione del contratto (il quale espressamente prevede che “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”), al fine di trovare un equo contemperamento tra la deroga in favor dell’assicuratore e quei principi generali in tema di risoluzione del contratto, corrispettività ed equilibrio tra le prestazioni contrattuali.
Ad oggi tale contrasto giurisprudenziale in materia non pare essere ancora risolto.
B. In merito all’esistenza nel tempo del diritto al premio assicurativo si evidenzia come per il medesimo il legislatore abbia previsto un termine prescrizionale breve. Difatti l’articolo 2952 c.c., rubricato “Prescrizione in materia di assicurazione” prevede che “il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze”.
A titolo definitorio ed esemplificativo della questione, ove un premio sia andato in scadenza nel dicembre del 2016, l’assicuratore, ad oggi, potrà, entro giugno 2017, agire per la riscossione evitando di tal modo la risoluzione di diritto del contratto (ovvio che nulla vieterà all’assicurato di inviare successivamente formale disdetta); mentre ove un premio sia andato in scadenza nell’aprile del 2016, l’assicuratore potrà, ad oggi, agire per la riscossione del premio sino ad aprile 2017 (termine prescrizionale di un anno) tuttavia non potrà più impedire la risoluzione di diritto del medesimo (sei mesi dalla scadenza del premio) e pertanto non potrà richiedere in futuro i successivi premi di polizza anche in assenza di una formale disdetta da parte dell’assicurato.