– di Mario Dusi.
Nonostante il contratto di agenzia sia uno dei contratti tipici maggiormente usufruiti (si ricordi l’applicazione anche ai Promotori Finanziari e non solo gli Agenti di Commercio), la Suprema Corte emette costantemente sentenze a maggior chiarificazione di alcuni aspetti, che evidentemente ancor oggi necessitano di delucidazioni.
Vale dunque la pena tenere in considerazione la sentenza-del-3-marzo-2016-numero-4217 (naturalmente Sezione Lavoro), con la quale la Suprema Corte innanzitutto ammette che contrattualmente Agente e Preponente possono prevedere forme di compenso dell’Agente diverse dalla provvigione, determinate in percentuale sull’importo degli affari, o ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso, essendo prevedibile anche un minimo forfettario o un minimo mensile.
La medesima sentenza, altresì, insegna che non vi è un divieto ex lege, acciocchè al conferimento di un mandato di agenzia non venga espressamente designata la zona in cui l’agente deve operare, laddove tale indicazione possa essere evincibile dal riferimento all’ambito territoriale nel quale entrambe le parti operano.
La delicatezza nella redazione di un contratto di agenzia pertanto, acciocchè tutti gli elementi del rapporto contrattuale siano certi, è ancora ad oggi estremamente elevata, nonostante la previsione normativa esplicita.