– di Chiara Magalini.
Ai sensi dell’art. 55 REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 1736 (anche L.A. o Legge Assegno) “L’assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli artt. 50 e 51.
L’assegno emesso all’estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l’assegno è stato emesso.
Il precetto deve contenere la trascrizione dell’assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta”.
Il portatore dell’assegno non pagato provvisto di tutti i requisiti di legge potrà pertanto richiedere – ex Art. 50 L.A. – il pagamento di quanto segue:
1) l’ammontare dell’assegno bancario non pagato;
2) gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
3) le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.
E’ importante quindi considerare che l’assegno bancario è un titolo cui la legge attribuisce esplicitamente efficacia esecutiva (art. 55 L.A.), senza necessità di ulteriori “passaggi giudiziari” e quindi senza costi aggiuntivi a carico del portatore-creditore.
L’elevazione del protesto è infatti necessaria per l’esperimento dell’azione di regresso nei confronti dei giranti, ma poiché gli assegni bancari sono ormai emessi con la clausola “non trasferibile” per disposizione di legge, gli istituti bancari possono non procedere con l’elevazione del protesto (anche al fine di evitare ulteriori addebiti al creditore-portatore) e restituire semplicemente l’assegno per permettere l’immediata azione di recupero del credito.
Ciò premesso, va ricordato che il portatore dell’assegno non pagato, invece di richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento, immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., sulla base appunto dell’assegno non pagato, può agire – entro sei mesi dalla presentazione all’incasso – molto più celermente con la notifica dell’atto di precetto in relazione all’assegno stesso (con notevole risparmio di tempo e denaro).